Un credito d’imposta per la transizione ecologica

Un credito d'imposta per la transizione ecologica

La Legge n° 160 del 27 dicembre 2019 ha introdotto, novellando la precedente normativa, il credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design. In ragione del particolare momento storico che stiamo vivendo il legislatore ha ritenuto meritevole di agevolazione, rispetto alle precedenti e note categorie di attività, anche quelle “innovative”, cosi come definite dal Manuale di Oslo, finalizzate al conseguimento degli “obiettivi di transizione ecologica”.

Le attività agevolabili

Sono agevolabili le seguenti categorie di attività:

  • “Ricerca Fondamentale”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

  • “Ricerca Industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole migliora mento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

  • “Sviluppo Sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizza zione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo speri mentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti.

Tali definizioni, oltre che essere presenti nel D.M. del 26 maggio 2020, sono presenti, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.
Il legislatore ha ritenuto meritevoli di essere agevolati i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) dell’11 marzo 2020.

Obiettivi di transizione ecologica

A titolo meramente indicativo, costituiscono per la normativa in oggetto obiettivi di transizione ecologica:

  1. La progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);

  2. La realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;

  3. l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);

  4. l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;

  5. L’introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;

  6. L’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;

  7. L’introduzione di modelli di business “prodotto come servizio” (product-as-aservice) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

Inoltre, il comma 3, dell’art. 5 del DM del 26 maggio 2020 chiarisce che la relazione volta a descrivere gli obiettivi, i contenuti e le finalità deve contenere specifiche informazioni sugli obiettivi di transizione ecologica perseguiti o implementati mediante i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e alla comprensione del progetto di innovazione in transizione ecologica nonché della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi attesi.

I costi agevolabili

Rientrano nella base di calcolo, con differenze specifiche in ragione delle categorie di spesa, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle stesse, i seguenti costi:

  • Il personale tecnico ed i ricercatori impiegati nelle attività (escluse le mansioni a carattere commerciale, contabile e amministrativo) con maggiorazioni qualora gli stessi abbiano specifici requisiti (età inferiore a 35 anni, al primo impiego, con dottorato o laurea magistrale, gli amministratori o i soci di società o di enti;

  • Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato ai sensi degli art. 102 e 103 del T.U.I.R., nel limite dell’effettivo impiego;

  • I contratti di ricerca stipulati con soggetti terzi (c.d. extra-muros);

  • Le spese per servizi di consulenza o equivalenti;

  • Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.

Alla base di calcolo viene applicata una data aliquota con un massimale agevolabile per singolo anno. Di seguito le aliquote.

Un credito d’imposta per la transizione ecologica

Adempimenti

In materia di adempimenti documentali che le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare, ai fini dei successivi controlli, con il primo periodo del comma 205 dell’articolo 1 della L. 160/2019, si richiede, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale e relazionale, volta ad esplicitare i contenuti, gli obiettivi e le finalità delle attività svolte.

Per le imprese non obbligate per legge, inoltre, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritta nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.L. 27 gennaio 2010, n. 39. Per quest’ultime, le spese sostenute per adempiere all’obbligo su indicato per un importo non superiore a 5.000 euro, è riconosciuto un incremento del credito d’imposta di pari misura.

Il comma 204, art. 1, legge n. 160/2019, statuisce che tra gli adempimenti inerenti la misura de quo è prevista una comunicazione da effettuare al MiSE: “al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”. Il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico emanato il 6 ottobre 2021 ha stabilito il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta per la transizione ecologica sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e ss. mm. ii., a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Si tratta di una misura di carattere generale, in quanto la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti cosiddetti “de minimis” (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione (2014/C198/01) del 27 giugno 2014.

Il credito d’imposta è altresì cumulabile con altre misure di favore salvo che le norme disciplinanti quest’ultime non dispongano diversamente. I costi determinati ai sensi dell’articolo 1, comma 203 della Legge n° 160/2019 e ss. mm. ii. sono assunti “al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”. In ogni caso, l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai predetti costi sostenuti.

Il credito d’imposta in attività di innovazione tecnologica finalizzate al conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica rappresenta una importante opportunità per le imprese che ogni giorno, sia per esigenze economiche sia per una nuova e sempre più pervasiva sensibilità nei confronti delle imprese, creano e studiano nuove soluzioni per la costruzione di modelli di economica circolare e convertire in processi aziendali in senso ecologico (per l’impiego di materie prime, impianti e sistemi con un impronta ambientale ridotta).

A cura di Sergio Trimarchi, Centro studi Ransomtax

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