Patent box, come funziona il regime opzionale di tassazione

Patent box, come funziona il regime opzionale di tassazione

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di beni immateriali quali il software protetto da copyright; i brevetti industriali; i disegni e i modelli giuridicamente tutelabili; processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (know how).
Introdotto in Italia dall’art. 1, commi da 37 a 45, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) con l’obiettivo di rendere il sistema fiscale italiano maggiormente competitivo e più attento agli sviluppi tecnologici e al mantenimento dei beni immateriali, rappresenta oggi una delle maggiori opportunità del Piano Industria 4.0, anche se, spesso, tra le meno conosciute.

Panoramica del regime Patent box

Il regime Patent Box concede l’esclusione parziale dalla tassazione, ai fini Ires e Irap, dei redditi derivanti da beni immateriali qualificabili. Scopo del legislatore è quello di stimolare le imprese italiane a convergere verso nuovi obiettivi di sviluppo e innovazione, tramite investimenti in attività di ricerca e sviluppo contribuendo quindi alla crescita economica dell’intero Paese.
La percentuale di reddito da escludere è pari al 50% (per i periodi d’imposta 2015 e 2016, la percentuale era pari rispettivamente al 30% e al 40%).

Soggetti beneficiari

Possono accedere al regime opzionale di tassazione Patent box tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

Sono escluse le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In quest’ultimo caso, tuttavia, il beneficio spetta se la procedura è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica.

Inoltre, non possono accedere al regime Patent box i contribuenti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (regime forfetario, tonnage tax, società agricole che calcolano il reddito su base catastale, etc.).

Cosa è il Patent box

L’agevolazione fiscale consiste in una detassazione attivabile a seguito dell’esercizio del diritto di opzione. La parte del reddito derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali giuridicamente tutelabili non concorre a formare il reddito complessivo tassabile nella misura del 50%.
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa (periodo d’imposta di invio dell’istanza di ruling), è valida per cinque anni, è irrevocabile e rinnovabile.
La detassazione riguarda tutti i redditi derivanti dall’uso diretto e indiretto di beni immateriali.

L’uso diretto dei beni immateriali si ha quando l’impresa produce o commercializza i beni e i servizi creati con uno specifico intangible.

L’uso indiretto, invece, si verifica quando il bene immateriale viene dato in concessione a terzi in cambio di un canone (le cosiddette royalties).

Nel primo caso, il calcolo del reddito agevolabile avviene tramite una procedura in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, al termine della quale viene determinato il totale delle entrate e delle spese sostenute per l’utilizzo diretto dei beni immateriali (cosiddetto ruling).

Nel secondo caso, il calcolo del reddito agevolabile è effettuato sulla base delle royalties derivanti dalla concessione dei beni immateriali a terzi.

Procedura di ruling e autoliquidazione

Nell’accordo di ruling sono definiti i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito o dei proventi derivanti da utilizzo indiretto. Il ruling è obbligatorio in caso di utilizzo diretto del bene immateriale, e facoltativo in caso di uso indiretto nell’ambito di operazioni infragruppo.

Con il D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita), convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, all’art. 4 è stata introdotta la possibilità per i contribuenti che ne facciano opzione, alternativamente alla procedura di ruling, di avvalersi della cosiddetta procedura di “autoliquidazione” che consente di determinare direttamente ed autonomamente il reddito ed effettuarne la dichiarazione indicando le informazioni necessarie in “idonea documentazione”.

In questo caso, i soggetti che esercitano l’opzione di tassazione agevolata prevista dal Patent box ripartiscono la variazione della tassazione in diminuzione per tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi. L’autoliquidazione può essere esercitata dai soggetti titolari di reddito di impresa per la prima volta nel periodo di imposta 2019, o che si trovano a rinnovare un accordo già stipulato precedentemente con l’Agenzia delle Entrate o in caso di un accordo non ancora concluso (sarà necessaria espressa rinuncia alla procedura di ruling).

Ciò comporta una semplificazione della procedura di fruizione della normativa che consente ai contribuenti di dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.

Metodologia di calcolo

Il reddito agevolabile da detassare è pari al reddito ascrivibile allo sfruttamento del bene immateriale moltiplicato per un coefficiente pari al rapporto tra costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (numeratore) e i costi complessivi sostenuti per produrre e sviluppare tale bene (denominatore).

Tale modalità di calcolo risponde all’esigenza di rispettare il cosiddetto”nexus approach” richiesto dalle Linee Guida Ocse, che consente di agevolare esclusivamente redditi che derivano dal sostenimento di spese nel territorio dello Stato.
La relazione illustrativa al D.M. 30 luglio 2015 chiarisce che i costi da inserire al numeratore e al denominatore sono quelli sostenuti nel periodo di riferimento, a prescindere dal regime fiscale e dal trattamento contabile.

Le novità previste dall'art. 6 del decreto fiscale

La bozza di decreto legge di accompagnamento alla manovra finanziaria 2022, prevede un regime Patent Box profondamente modificato rispetto a quello finora in vigore.
In modo particolare, si tende a favorire i costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo, che vengono maggiorati al 90%.
Ciò è possibile a condizione per quei soggetti che esercitano attività di ricerca e sviluppo che siano finalizzate alla creazione e allo sviluppo di:

  • Software coperto da copyright;
  • Brevetti industriali;
  • Marchi d’impresa;
  • Disegni e modelli;
  • Processi, formule e informazioni giuridicamente tutelabili.

Chi opta per tale regime, però, non potrà usufruire, per l’intera durata dell’opzione, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo commi da 198 a 206 dell’art. 1 della legge 160 del 2019 e ss.mm.

I soggetti che intendono beneficiare di tale maggiorazione devono produrre idonea documentazione secondo quanto previsto da un provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente in possesso di tale documentazione, ne deve dare comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.

Rimangono esclusi da tale disposizione coloro che hanno già presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Age, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

Inoltre, ulteriore importante novità, è che rientreranno tra i beni oggetto dall’agevolazione anche i marchi, che erano rimasti esclusi dall’articolo 56, comma 1, lettera a), D.L. 50/2017 che ha modificato l’articolo 1, commi 37–45, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

A cura di Giusy Patanè, Centro studi Ransomtax

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