Nuovo Patent box, le novità della circolare 5/E

Nuovo Patent box, le novità della circolare 5/E

La consultazione pubblica della bozza di circolare, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 18 gennaio al 3 febbraio 2023, ha trovato come epilogo una versione definitiva nella circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 (recante “Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box – Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”) e nel provvedimento n. 52642/2023 del Direttore dell’Agenzia.
Di seguito riassumiamo le principali novità contenute nel provvedimento e nella circolare.

I soggetti beneficiari – L’utilizzo del bene agevolabile

In merito all’ambito soggettivo, viene ribadito che i soggetti beneficiari devono assumere la veste di “investitori”. Si precisa che per “investitori” debbono intendersi coloro che esercitano le attività di ricerca e sviluppo e cioè coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, sempre che tale bene venga utilizzato direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa. Restano esclusi da tale definizione coloro che, pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non restano incisi dai costi sostenuti nell’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopportano il rischio degli investimenti, né acquisiscono i benefici delle attività rilevanti. Inoltre non viene considerato “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto semplicemente il titolo di privativa industriale, ma che non è impiegato nei processi aziendali. Tale disposizione è molto importante perché occorrerà accertarsi che il soggetto beneficiario impieghi il bene nei processi aziendali.

Attività rilevanti

Per quanto riguarda le attività rilevanti, ovvero le attività da cui derivano i costi che possono essere oggetto della maggiorazione al 110%, il provvedimento 15 febbraio richiama il decreto del MiSe del 26 maggio 2020 ispirandosi, sul piano tecnico, ai principi generali e a i criteri elaborati dal c.d. Manuale di Frascati dell’Ocse per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo in relazione alle attività di cui alla lettera a) e dal c.d. Manuale di Oslo dell’Ocse per l’ innovazione tecnologica. Il riferimento al Decreto MiSe ai fini della qualificazione delle attività rilevanti non esaurisce l’ambito di applicazione del nuovo regime Patent box, essendo l’agevolazione rivolta anche ai soggetti che esercitano attività finalizzate alla protezione e alla tutela legale dei beni immateriali.

Resta inteso che, ai fini della fruizione dell’agevolazione, le attività di ricerca e sviluppo devono essere non solo pertinenti all’attività d’impresa esercitata dal contribuente, ma anche direttamente ed effettivamente correlate ai progetti e ai piani di investimento volti al potenziamento, sviluppo, potenziamento, sviluppo, mantenimento e sfruttamento dei beni immateriali dei beni immateriali agevolabili.

La cumulabilità con il credito d'imposta R&S

Un’altra criticità riguarda il coordinamento tra la disciplina del nuovo regime Patent box e quella del credito d’imposta ricerca e sviluppo.

La Legge 160/2019 art. 1 commi da 199 a 206 che disciplina il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design, prevede che il credito d’imposta è riconosciuto al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che il Patent box rientra nel novero delle “altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti”.

Pertanto, ove i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d’imposta in questione, siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box, si ritiene che i costi sui quali è stata applicata la maggiorazione devono esseri assunti al netto dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box. Tale interpretazione comporta la restituzione del credito d’imposta R&S (L. 160/2019) eventualmente già fruito, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Funzione della marca temporale - Giudizio di idoneità

Il provvedimento 15 febbraio 2021 prevede che la documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale firma può essere apposta anche successivamente nel caso in cui venga presentata una dichiarazione integrativa rettificativa della variazione in diminuzione. Il provvedimento si concentra successivamente sulle ipotesi di inefficacia della documentazione. Si vuole ricordare che la documentazione può essere esibita anche in formato cartaceo, in occasione dello svolgimento di attività di controllo; tale circostanza non pregiudica l’applicazione dell’esimente a condizione che la stessa sia resa disponibile in formato elettronico entro un termine congruo assegnato dagli incaricati all’attività di controllo.

La circolare raggruppa sostanzialmente le ipotesi di inefficacia della documentazione in due tipologie:

  • Ipotesi di inefficacia formale: la circolare chiarisce a tal proposito che la mancata apposizione della marca temporale sulla documentazione comporta l’inefficacia inefficacia dell’esimente sanzionatoria, con conseguente applicazione della sanzione in proporzione all’ammontare della maggiore imposta, o del minor credito, derivante dal disconoscimento, totale o parziale, dell’agevolazione, dando quindi luogo ad un vizio di natura formale ma l’assenza della marca temporale non può essere causa di recupero integrale dell’agevolazione.
  • Ipotesi di inefficacia sostanziale: la presentazione, nel corso di attività di controllo della documentazione non vincola gli organi di controllo alla disapplicazione delle sanzioni quando gli elementi presenti in tale documentazione, pur se coerenti con le singole previsioni del Provvedimento, non forniscano, nel complesso, un’informazione chiara completa e conforme alle disposizioni contenute nel Provvedimento medesimo. La documentazione è considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione della maggiorazione. Tale ultima indicazione, in particolare, funge da criterio guida nella valutazione del giudizio di idoneità e infatti, nel successivo punto 1 1.7 è previsto che eventuali ipotesi di omissioni o inesattezze parziali presenti nella documentazione, non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo nel suo complesso, non costituiscono causa ostativa alla disapplicazione delle predette sanzioni.

Inoltre qualora la documentazione venga consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, il giudizio di idoneità deve essere formulato dagli organi di controllo e, in caso di giudizio negativo, adeguatamente motivato.

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Ambito oggettivo - beni immateriali agevolabili

Come noto, l’attuale versione del Patent Box prevede la possibilità, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale a partire dal 2021, di applicare la maggiorazione del 110% ai costi di ricerca e sviluppo che hanno contribuito alla creazione del bene, purché detti costi siano sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti a quello in cui viene rilasciato il suddetto titolo di privativa. Si può ben comprendere come le modalità di acquisizione di un diritto di privativa industriale, a valere sui beni immateriali sopracitati, presenta delle peculiarità che variano a seconda dell’intangibile su cui si auspica una tutela. La circolare ha fornito alcuni chiarimenti in merito:

La prova della esistenza del software può risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d P R 28 dicembre 2000, n. 445, da detenere e consegnare all’Amministrazione Finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o di altra attività istruttoria; tale dichiarazione attesta la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno. La dichiarazione deve altresì contenere la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile, conformemente alle previsioni dell’articolo 2 del DPR 3 gennaio 1994, n. 244 in materia di registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Per brevetti industriali si intendono:
a) i brevetti per invenzione;
b) i brevetti per modello di utilità;
c) i brevetti per nuove varietà vegetali;
d) le topografie di prodotti a semiconduttori;
e) il certificato complementare per prodotti medicinali;
f) il certificato complementare per prodotti fitosanitari.
I predetti titoli di proprietà industriale sono concessi dai competenti Uffici nazionali per la proprietà industriale dei diversi Stati, da uffici comunitari o Organismi internazionali, variamente denominati.
Nel caso di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale (in qualunque modo denominato) rilasciato dall’Ufficio competente la prova è costituita dal relativo attestato devono inoltre es sere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.
Nel nuovo regime non rientrano i brevetti “in corso di concessione”, ovvero quelli per i quali sia depositata presso i competenti Uffici la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale.

Nel novero di questi intangibili rientrano i seguenti asset:
a) DISEGNI E MODELLI REGISTRATI: possono usufruire del meccanismo premiale e la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato rilasciato dall’Ufficio competente;
b) DISEGNI E MODELLI NON REGISTRATI MA CHE POSSIEDONO I REQUISITI DI REGISTRABILITÀ: la loro tutela dura per un periodo di 3 anni dalla data in cui il disegno/modello è stato divulgato per la prima volta nella Comunità; possono usufruire del meccanismo ordinario e la prova dell’esistenza deve essere resa mediante autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da detenere e consegnare all’Amministrazione Finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o di altra attività istruttoria e finalizzata ad attestare la titolarità dei diritti esclusivi in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo, la data di prima divulgazione ed i requisiti di registrabilità (novità e carattere individuale) di cui al Regolamento CE n.6/2002).
c) DISEGNI INDUSTRIALI: riguardano il processo di progettazione tecnica ed estetica di prodotti in serie, cioè destinati ad una produzione di tipo industriale; possono usufruire del meccanismo ordinario e la prova dell’esistenza deve essere resa mediante un’autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da detenere e consegnare all’Amministrazione Finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o di altra attività istruttoria e finalizzata ad attestare la titolarità

a cura di Giusy Patanè

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