La cumulabilità del credito di imposta formazione 4.0

La cumulabilità del credito di imposta formazione 4.0

Argomento spesso dibattuto è quello della cumulabilità tra misure fiscali di diversa tipologia o con altri aiuti concessi alle imprese. Talvolta gli imprenditori non sono a conoscenza della possibilità di accedere a più aiuti contemporaneamente, né tantomeno di quali sono i criteri o i limiti di cumulo imposti dalla normativa nazionale ed europea, perdendo, così, preziose opportunità. In questo articolo fugheremo i dubbi relativi alla cumulabilità del credito di imposta formazione 4.0.

Decreto ministeriale del 4 maggio 2018: la cumulabilità

Il decreto ministeriale del 4 maggio 2018 reca le disposizioni applicative per il credito d’imposta formazione 4.0. In particolare, l’articolo 8 fa riferimento alla cumulabilità della misura stessa.

Infatti, è stabilito che il credito d’imposta formazione 4.0 è cumulabile con altre misure di aiuto, sottolineando che, per quelle che incidono sulle stesse spese ammissibili, è necessario rispettare le intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n.651/2014.

L’agevolazione, quindi, è concessa nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, la quale mette in evidenza alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e, nello specifico, soddisfa le condizioni previste dall’art. 31 del citato regolamento europeo, che disciplina gli aiuti alla formazione.

I costi ammissibili

Si considerano ammissibili al credito d’imposta per la formazione 4.0 i costi relativi al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate formative.

Si considerano, inoltre, ammissibili le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali previsti dall’allegato A della L. 205/2017 (vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione) che partecipi in veste di docente o tutor. In questo caso, le spese ammissibili non devono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

A partire dal periodo d’imposta 2021, si aggiungono le seguenti categorie di spesa:

  • I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento di strumenti e attrezzature per la quota da riferire al loro impiego per il progetto formativo. Le spese minime di alloggio sono previste solo per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • I costi relativi ai servizi di consulenza;
  • Le spese di personale e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.

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La cumulabilità con aiuti che incidono sugli stessi costi

Il Bonus Formazione 4.0 è cumulabile con altri aiuti di stato che agevolano le stesse categorie di spese ammissibili, rispettando il limite di intensità massima stabilito dalla normativa, fissato al 50% di tutti i costi ammissibili.
Tuttavia, alcune fattispecie permettono di aumentare l’intensità massima fino al 70% dei costi ammissibili, in particolare:

  • Il coinvolgimento di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017) prevede una maggiorazione del 10%;
  • Gli aiuti concessi alle medie imprese prevedono una maggiorazione del 10%;
  • Gli aiuti concessi alle piccole imprese prevedono una maggiorazione del 20%.

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La cumulabilità con aiuti che incidono su costi differenti

Il decreto Mise n. 412088 del 3 dicembre 2018 ha sottolineato che nel caso in cui l’impresa acceda a misure di aiuto che agevolano spese ammissibili differenti tra loro, il cumulo è possibile senza limitazioni.

In particolare, il decreto fa riferimento all’evidenza che il credito formazione 4.0 sia cumulabile con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali, i quali escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione: si tratta, quindi, di due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma con oggetto costi ammissibili diversi. Dunque, non ci saranno intensità massime di aiuto da rispettare.

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I Fondi Interprofessionali

I Fondi Interprofessionali sono stati introdotti ufficialmente con la Legge n. 388/2000, al fine di incentivare ed agevolare la formazione professionale all’interno delle imprese italiane.

Sono organismi costituiti da parti sociali datoriali e sindacali di ogni settore. Al momento, i fondi attivi in Italia sono venti e ciascuna impresa può aderire ad un solo fondo. L’adesione è volontaria, gratuita e revocabile e le aziende possono destinare ad un fondo interprofessionale lo 0,30% dei versamenti mensili dovuti all’Inps per ogni dipendente.

I progetti formativi consentono di recuperare ogni costo accessorio relativo alla formazione. Oltre a tutti i costi di docenza, progettazione, coordinamento e rendicontazione, un’azienda potrà, ad esempio, ammortizzare le spese di trasferta e vitto dei partecipanti, spese generali di gestione del piano.

a cura di Eleonora Trassari

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