Formazione 4.0: quali corsi possono essere attivati in azienda

Formazione 4.0: quali corsi possono essere attivati in azienda

Il Legislatore è consapevole delle diverse esigenze formative che hanno le aziende disseminate sul territorio italiano. Tali bisogni sono influenzati da vari fattori come, ad esempio, la posizione geografica, la tipologia di business posta in essere, il numero di dipendenti in forza all’azienda o la presenza di competenze già consolidate.
Proprio in considerazione di ciò, viene data la possibilità agli imprenditori di poter accedere al bonus per la formazione 4.0 scegliendo tra varie modalità di partecipazione ed erogazione dei corsi formativi, al fine di venire incontro alle esigenze specifiche di ciascuna azienda.
In questo articolo approfondiremo tale aspetto, allo scopo di offrire una panoramica su tutte le modalità con le quali un’azienda può implementare le conoscenze dei propri dipendenti in ambito 4.0.

La formazione interna

Il decreto del 4 maggio 2018 reca le disposizioni applicative del bonus formazione 4.0, tra cui anche l’indicazione delle attività ammissibili al credito d’imposta in oggetto.
Sicuramente, l’attività formativa può essere organizzata internamente all’impresa, coinvolgendo, quindi, solo personale dipendente, intendendo qualsiasi soggetto che vanti un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con la società (compreso il contratto di apprendistato).

Dunque, i discenti saranno tutti i dipendenti che sono stati formati su una specifica tecnologia abilitante e la società dovrà scegliere uno o più docenti o tutor tra i lavoratori. Ciò che viene richiesto ad un dipendente per essere scelto come docente o tutor è l’essere ordinariamente impiegato in uno dei tre ambiti previsti dalla normativa, e cioè, vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione.

In ogni caso, va ricordato che la partecipazione alle attività formative di soggetti che non sono titolari di contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.

La formazione esterna

Va detto che sono ammissibili al bonus formazione 4.0 anche le attività erogate da soggetti esterni, i quali devono, però, rientrare nell’elenco stringente previsto dalla normativa. Nello specifico, possono erogare formazione 4.0:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o operativa;

  • Università, pubbliche o private, o a strutture ad esse collegate;

  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.


La L.160 del 2019 ha, poi, aggiunto a questo novero anche gli Istituti tecnici superiori.

La formazione infragruppo

Nell’ambito dei gruppi societari è frequente che le attività formative siano configurate attraverso un progetto unitario che vede la partecipazione contestuale di personale dipendente in veste di discenti, docenti o tutor appartenenti a imprese diverse.
Al riguardo, fermi restando gli altri obblighi e le altre condizioni necessarie per la fruizione del beneficio, si ritiene di poter consentire modalità semplificative per la redazione della documentazione richiesta.

In particolare, è possibile che la relazione tecnica possa essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo e predisporre un unico registro didattico nel quale, accanto alle altre informazioni richieste per il monitoraggio della partecipazione alle attività formative, sia indicata per ciascun partecipante anche la società di appartenenza.

Per converso, per quanto riguarda l’obbligo del rilascio dell’apposita dichiarazione attestante l’effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative, si ritiene che lo stesso debba essere comunque rispettato autonomamente da ciascuna società del gruppo.

La formazione on-line

Le attività di formazione, oltre che essere effettuate in aula e, quindi, in presenza, possono essere organizzate on-line, utilizzando specifiche piattaforme sulle quali i dipendenti possono connettersi e seguire le ore di lezione.
Affinché il corso di formazione sia considerato valido ai fini del bonus formazione 4.0 è richiesto che la piattaforma presenti determinate caratteristiche, vale a dire:

  • Il corso dovrà prevedere almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso e, solo una volta fornita la risposta corretta, la fruizione potrà continuare;

  • Una verifica finale per il superamento della quale bisognerà rispondere in maniera corretta ad almeno un quesito su due, i quali dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui si articola il corso;

  • Il preciso monitoraggio dei minuti e delle ore trascorsi on-line;

  • Il rilascio di una dichiarazione che attesti l’attività svolta.
Modalità di utilizzo del credito

Il bonus formazione 4.0 ha natura automatica, è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.
Deve, inoltre, essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo.
Esso non concorre a formare base imponibile Ires, Irpef e Irap e non può essere oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale.

A cura di Eleonora Trassari, Centro studi Ransomtax

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