Formazione 4.0: le novità del Decreto Energia

Formazione 4.0: le novità del Decreto Energia

Il Dl. Energia approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 maggio 2022 ha previsto il potenziamento di alcuni crediti d’imposta, fra i quali quello relativo alla Formazione 4.0 per le attività organizzate nel periodo d’imposta 2022. In questo articolo metteremo a fuoco le principali novità previste.

Il Bonus Formazione 4.0

Il Bonus Formazione 4.0 è stato introdotto con la Legge n. 205 del 2017 con lo scopo di far acquisire o consolidare competenze e conoscenze ai dipendenti delle aziende italiane relativamente alle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale Industria 4.0, vale a dire: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.

Possono accedere al Bonus Formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Fino a questo momento, il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese;

  •  40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;

  •  30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito di imposta Formazione 4.0 è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività formative rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Modifiche introdotte con il Decreto Energia

Il Dl. Energia approvato il 2 maggio 2022 prevede, all’art. 21, alcune modifiche al Bonus Formazione 4.0, con l’intento “di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale”.

Nello specifico, sono state potenziate le aliquote del credito d’imposta per l’anno 2022 così come segue:

  • 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.00 per le micro e piccole imprese;

  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;

  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le grandi imprese.

Requisiti per la maggiorazione dell'aliquota

La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista del Dl. Energia, però, è subordinata al soddisfacimento di due i seguenti requisiti. Il primo è relativo alle attività formative, che dovranno essere erogate da soggetti individuati con apposito Decreto del Mise, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Inoltre, le competenze acquisite dai partecipanti alle attività formative dovranno essere certificate secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto.

Nel caso in cui l’attività di formazione non soddisfi i requisiti richiesti, il credito d’imposta verrà così depotenziato:

  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese;

  • 35% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;

  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le grandi imprese.

A cura di Eleonora Trassari, Centro studi Ransomtax

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