Formazione 4.0: come ottenere la maggiorazione fino al 70%

Formazione 4.0: come ottenere la maggiorazione fino al 70%

Con il decreto del 1° luglio 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità attuative per l’applicazione della maggiorazione del Bonus Formazione 4.0 introdotta dall’art. 22 del Decreto Aiuti. Le nuove aliquote previste per il credito di imposta per la formazione 4.0 dei dipendenti, infatti, sono vincolate al rispetto di alcuni parametri che riguardano: i formatori, le tempistiche e la certificazione delle competenze.

Formazione 4.0: le nuove aliquote

Il bonus formazione 4.0 prevede delle aliquote maggiorate per le attività organizzate dalle imprese a partire dal 18 maggio 2022 che puntano allo sviluppo delle competenze in ambito 4.0 dei dipendenti. L’incremento si sostanzia come segue:

  • Dal 50% al 70% per le piccole imprese, con un massimale pari a 300.000 euro;
  • Dal 40% al 50% per le medie imprese, con un massimale pari a 250.000 euro;
  • 30% per le grandi imprese, con un massimale pari a 250.000 euro, dunque non si applica alcuna modifica.

Soggetti qualificati per l’erogazione della formazione 4.0

Al fine di poter accedere alle aliquote maggiorate, le piccole e medie imprese dovranno affidarsi a soggetti qualificati ed esterni all’impresa per organizzare i corsi di formazione 4.0.
Restano tra i formatori qualificati, come già previsto:

  • Soggetti accreditati presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale o operativa,
  • Università pubbliche o private e le strutture ad esse associate,
  • Soggetti accreditati presso i Fondi Interprofessionali,
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 EA 37.

Ad essi si aggiungono, ora, altre due categorie di soggetti che possiedono le qualifiche per erogare l’attività ammissibile al bonus formazione 4.0, vale a dire:

La doppia verifica delle competenze

Adempimento essenziale affinché le aziende si vedano riconosciuta la maggiorazione del credito formazione 4.0 è accertare il livello di competenze di base e specifiche dei lavoratori relativamente alle tecnologie 4.0. La verifica verrà posta in essere utilizzando un questionario standardizzato, il quale sarà reperibile su una piattaforma on-line, secondo modalità che saranno rese note da un successivo decreto direttoriale del Mise.

Una volta determinati i risultati del test, il formatore stabilirà il contenuto e la durata del corso di formazione, applicando moduli e sotto moduli, specificati anch’essi dal decreto del Mise, incentrati sulle tecnologie abilitanti. In particolare, è stato sottolineato che i progetti formativi dovranno avere una durata minima di 24 ore per poter accedere alla maggiorazione prevista.

Infine, è richiesto che, alla fine del corso di formazione, venga somministrata una verifica finale con contestuale rilascio da parte del formatore di un certificato che attesti l’acquisizione o consolidamento delle competenze oggetto dell’attività di formazione 4.0.

Cosa succede a chi non si sottopone al doppio filtro

Il bonus formazione 4.0 resta valido anche per tutte quelle imprese che a partire dal 18 maggio 2022 vorranno organizzare corsi formativi che non rispetteranno i requisiti sopra menzionati. In questo caso, è stata però prevista una riduzione delle aliquote nelle seguenti misure:

  • Dal 50% al 40% per le piccole imprese,
  • Dal 40% al 35% per le medie imprese,
  • La situazione resta invariata per le grandi imprese.

A cura di Eleonora Trassari, Centro studi Ransomtax

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