Credito d’imposta R&S, la certificazione che mette al riparo dai rischi

Credito d'imposta R&S, la certificazione che mette al riparo dai rischi

La normativa introdotta con la Legge n. 160 del 2019 si appresta a subire nuove modifiche finalizzate ad aiutare il contribuente a individuare correttamente il perimetro agevolativo del credito d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e designInfatti, l’art. 23, comma 2, del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, il cosiddetto Decreto Semplificazioni, introduce una nuova certificazione sulle attività ammissibili che consente di mettersi al riparo dalle contestazioni.

Come è noto, l’Agenzia delle Entrate, anche con gli ultimi indirizzi presenti nella Circolare n. 21/E, ha nuovamente incentrato le attività di controllo sul credito d’imposta ricerca e sviluppo ai sensi del D.L. n. 145 del 2013 e ss. mm. ii. nonché sul nuovo e più ampio credito d’imposta istituito con la Legge n. 160 del 2019 che prevede tra le attività ammissibili quelle relative a: ricerca e sviluppo; Innovazione tecnologica in senso stretto; Innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0. e di transizione ecologica; Design e innovazione estetica.

La certificazione del credito R&S

Dalle risultanze dei controlli fiscali sta emergendo come il corretto inquadramento delle attività costituisca il primo vulnus di tale misura. Pertanto, ai fini di una maggiore prevenzione, il Legislatore dopo aver previsto tra gli adempimenti documentali l’asseverazione della relazione tecnica (senza mai chiarire con nettezza, però, il soggetto preposto a tale asseverazione), ha introdotto un nuovo adempimento finalizzato a favorire in condizioni di certezza operativa la fruizione del credito.

Il comma 2, terzo periodo, chiarisce che questa certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già contestate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 

 

Il comma 3 stabilisce, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione.

Gli stessi dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità e sarà istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.  

Il comma 4 statuisce, che fermo restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione ha effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni saranno ritenuti nulli. 

 Il comma 5, invece, stabilisce che l’iter di rilascio della certificazione da parte dei soggetti abilitati si dovrà attenere,  nel  processo di valutazione,  a  quanto previsto da apposite  linee  guida  del Ministero dello  Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. 

Questa certificazione, qualora il testo sia convertito in Legge, permetterebbe come ratio della stessa di porre un limite ai potenziali abusi di fruizione della misura. Tuttavia, in prima analisi, si ritiene che la certificazione debba avere carattere obbligatorio e non facoltà del contribuente.

A cura di Sergio Trimarchi, Centro studi Ransomtax

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