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Credito d'imposta R&S, linee guida e Manuale Frascati

Il Mimit ha approvato con Decreto direttoriale del 4 luglio 2024 le linee guida per l’opportuna applicazione del credito di imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Esse si pongono l’obiettivo primario di un corretto inquadramento dei criteri oggetto di applicazione ad opera dei valutatori (art. 23, co. 5 del DL. N. 73/2022, convertito con modifiche dalla L. n. 122/2022) per la qualificazione degli investimenti posti in essere o da effettuare ai fini della loro classificazione e susseguente applicazione dell’incentivo.

La qualificazione ha ad oggetto i crediti R&S ammissibili al beneficio di cui all’art. 1, commi 198-208 della L. 160/2019, per quanto attiene ai periodi di imposta dal 2020 in avanti, o nell’ambito di quelli di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, in assenza di constatazione di violazioni circa l’utilizzo del credito d’imposta.

A partire dalle ore 14 dell’8 luglio 2024 i certificatori potranno inviare presso la piattaforma dedicata le singole certificazioni richieste dalle imprese.

Le linee guida: Manuale di Frascati e sua applicazione anche al periodo 2015-2019

Le linee guida oltre a fornire di base indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri applicativi funge altresì da riparo dalle azioni dell’Agenzia delle Entrate la quale risulta vincolata alla certificazione di qualità degli investimenti idonei all’ottenimento del beneficio ottenuta per mezzo della procedura di ruling dinanzi al Mimit (articolo 4, commi 2 e 3 Dpcm del 15 settembre 2023).
Precisamente, il Mimit verifica la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e sulla base di idonei piani di controllo riscontra la rispondenza del loro contenuto alle disposizioni agevolative e alle Linee guida.

Per autentica chiarezza espositiva va detto che negli anni la lunga questione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ed il perdurante stato di incertezza cui le imprese hanno sottostato ha visto l’Amministrazione finanziaria disconoscere, in campagna di accertamenti in materia di R&S, buona parte dei crediti d’imposta oggetto di accertamento, sulla scia di valutazioni oggettivamente carenti sotto il profilo strettamente tecnico e su una nozione di “novità” maggiormente stringente rispetto alla sua natura originaria.

Difatti negli anni molteplici imprese hanno deciso di non sottostare ad una simile situazione di incertezza normativa ed interpretativa adendo le Corti di giustizia tributaria per veder loro riconosciuta la legittima fruizione del credito d’imposta per progetti di R&S. Deve ricordarsi, ad esempio, la Ctp di Aosta (n. 46/2021), per essere stata tra le prime Commissioni ad aver sostenuto la necessità da parte dell’Ade di richiedere un parere tecnico al Mimit. Se è vero, da un lato che l’Amministrazione finanziaria ha il potere di verificare la corretta fruizione del credito d’imposta R&S e la sussistenza delle condizioni di accesso all’agevolazione; dall’altro lato, se, però, in seno a tali verifiche, si renda imprescindibile una valutazione di carattere tecnico, l’Agenzia stessa dovrà richiedere al Mimit di esprimere il proprio parere essendo in possesso di una serie di competenze specifiche ad hoc.

È dunque evidente che dinanzi ad una valutazione di ampia complessività, la richiesta di parere pur essendo di natura facoltativa e non obbligatoria, si renda strettamente necessaria, soprattutto in tutti quei casi in cui il contribuente fornica specifici elementi tecnici quali ad esempio come perizie e/o brevetti o qualunque altro tipo di documento a carattere preminentemente scientifico. Per tal ragione non può considerarsi in alcun modo sufficiente una mera e generica valutazione da parte dei funzionari dell’Agenzia in ordine a tematiche così spesso caratterizzate da elevati livelli di tecnicismo.

Ulteriore censura mossa dai giudici all’Amministrazione finanziaria, è il continuo riferimento al “Manuale di Frascati”, quale documento di prassi internazionale, come strumento idoneo a negare il valore tecnico dei singoli progetti. Le attività di R&S devono rispettare i cinque requisiti (novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità) previsti dal Manuale quali parametri di riferimento per valutare l’idoneità di un’ attività come ricerca e sviluppo.

In una recentissima sentenza della Corte di giustizia di Macerata, depositata in data 08.11.2023, si afferma, in applicazione del principio tempus regit actum (il tempo regola l’atto) che per espressa previsione normativa, solo a partire dall’annualità 2020 il Manuale di Frascati potesse trovare applicazione. Difatti, lo stesso non è richiamato in nessuna disposizione di legge vigente per il periodo di imposta 2015-2019 ma è stato normativamente disciplinato solo dal comma 200 dell’art. 1 della Legge 130 del 27.12.2019. Va dunque sempre più ancorandosi l’orientamento che vede l’inapplicabilità retroattiva dello stesso.
Ma vi è di più. Si è giunti altresì a ritenere che le valutazioni dell’Amministrazione devono essere sempre basate su valutazioni tecniche precise e circostanziate e non su mere “affermazioni generiche”, ragion per cui, l’Ufficio deve essere in grado di fornire una prova specifica utile a dimostrare la reale carenza dei requisiti previsti dal Manuale.

Alla luce di tale apertura, oggi più che mai non ci sia aspettava che il Mimit ritenesse il Manuale di Frascati atto ad un’applicazione retroattiva piuttosto che aderire alla tesi secondo la quale lo stesso debba trovare applicazione soltanto alla disciplina in vigore dal periodo di imposta 2020 e non anche al periodo 2015-2019 per il credito di imposta ex. art. 3 del DL. 145/2013.
Si ricorda che è solo a seguito della Circolare direttoriale n. 59990 del 9 febbraio 2018, in materia di credito d’imposta per attività di ricerca, che si crea una vera svolta. Trattasi invero del primo documento di prassi in cui è ufficialmente citato il manuale Frascati (e i cinque criteri).

Ma alla luce di quali motivazioni è stata presa tale posizione?

Sembrerebbe, ad una prima analisi, che tutto si giustifica alla luce del fatto che la Circolare n. 5/2016 Ade, in collaborazione con il Mise (oggi Mimit) conteneva un diretto richiamo alla Comunicazione della Commissione europea n. C198/2014 del 27.06.2014, ove al punto 75, si prevedeva che per la classificazione delle diverse attività in base alla categoria di appartenenza, la Commissione dovesse basarsi sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni fornite dallo stesso Manuale di Frascati.

Appare doveroso ricordare – elemento di non poco conto – che il contenuto previsto dalla suddetta comunicazione C198/2014 non si applica alle misure di carattere generale, qual è, senza ombra, di dubbio il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, come si legge in modo lapalissiano al punto 1.1 “ambito di applicazione” … I principi sanciti dalla presente disciplina si applicano agli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione in tutti i settori regolati dal trattato.”
Tralasciando quelle che sono le considerazioni circa la rilevanza giuridica di una “Comunicazione Europea” in rispetto alla gerarchia delle fonti del diritto, non rimane che ancorarsi all’unico elemento certo che introduce il Manuale di Frascati…la legge 160/2019 che prevede l’applicazione dello stesso a partire dal periodo di imposta 2020.

Ed ancora, Mimit e Ade hanno consolidato questa prassi affermando che le definizioni delle attività ammissibili al credito di imposta R&S “sono stanzialmente mutuate da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in R&S, secondi i criteri di classificazione definiti in ambito Ocse e più, in particolare, nel Manuale di Frascati”. Elemento, quest’ultimo, che ha trovato ulteriore conferma nella Circolare del Mise n.59990/2018 e nella Risoluzione Ade n. 46/2018.

a cura di Stefania La Bella

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