Credito di imposta Beni Strumentali 4.0, le novità 2021
Le imprese possono richiedere un credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali che va dal 10% fino al 50% (nel caso di beni del pacchetto Industria 4.0). Per l’anno 2021 sono state fissate delle aliquote che rendono ancora più vantaggioso il ricorso all’agevolazione. Il beneficio fiscale sostituisce le discipline di iperammortamento e superammortamento. Con la circolare n.9/E del 23 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, indicazioni più precise circa le modalità di applicazione del credito d’imposta.
IN QUESTO ARTICOLO:
Dall’iper ammortamento al credito d’imposta
Con la legge n. 160 del 2019 in materia di agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali, i benefici noti come iper ammortamento e super ammortamento, accordati in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), sono stati sostituiti da un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione.
Altre novità rispetto ai precedenti regimi agevolativi sono: l’esclusione delle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura, nonché delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive; la rideterminazione delle soglie massime di investimenti agevolabili; la richiesta di indicazione nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati del riferimento alla normativa agevolativa; la richiesta di una perizia semplice al posto della perizia giurata; l’invio di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.
Iper e superammortamento rimangono comunque ancora applicabili agli investimenti prenotati al 31 dicembre 2019, con ordine confermato dal venditore e versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.
Le modifiche della legge di Bilancio 2021
L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nota come legge di Bilancio 2021, ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati alle strutture produttive ubicate nel territorio italiano. Tale disciplina è applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.
In questo caso, le novità più importanti hanno riguardato: l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali diversi da quelli di cui all’allegato B della legge n. 232 del 2016, cioè ai beni immateriali non 4.0; la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione; l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili; le regole per la compensazione del credito d’imposta con la finalità di accelerarne la fruizione; la richiesta della perizia asseverata – e non più semplice – per i beni dell’allegato A (“bene materiale 4.0”) e dell’allegato B (“bene immateriale 4.0”).
Le novità del decreto Sostegni-bis
Ulteriori novità alla disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali sono state introdotte dal legislatore con il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, il cosiddetto decreto Sostegni-bis.
In particolare, l’art. 20 ha previsto che il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.
L’agevolazione: a chi si rivolge e quanto vale
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è accessibile da tutte le imprese con sede in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Le aliquote variano in relazione al periodo di acquisto, all’importo complessivo dell’investimento e alla tipologia del bene acquistato.
Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o al 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari al 20% del costo di acquisizione:
- Beni materiali Industria 4.0: 50% per investimenti fino a 2,5 mln; 30% per investimenti tra i 2,5 e i 10 mln; 10% per investimenti tra i 10 e i 20 mln
- Beni immateriali Industria 4.0 (software e servizi digitali): 20% (investimenti fino a 1 mln)
- Beni strumentali materiali non 4.0: 10% (fino a 2 mln)
- Beni strumentali immateriali non 4.0: 10% (fino a 1 mln)
Dispositivi tecnologici per smart working: 15% (fino a 2 mln)
Dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari al 20% del costo di acquisizione:
- Beni materiali Industria 4.0: 40% per investimenti fino a 2,5 mln; 20% per investimenti tra i 2,5 e i 10 mln; 10% per investimenti tra i 10 e i 20 mln
- Beni immateriali Industria 4.0 (software e servizi digitali): 20% (investimenti fino a 1 mln)
- Beni strumentali materiali non 4.0: 6% (fino a 2 mln)
Beni strumentali immateriali non 4.0: 6% (fino a 1 mln) - Dispositivi tecnologici per smart working: 15% (fino a 2 mln)
La circolare N.9/E dell’Agenzia delle Entrate
Considerate le numerose analogie – sia in termini di ratio dell’agevolazione sia per quanto concerne i requisiti soggettivi e oggettivi nonché gli aspetti tecnici e procedurali – tra la disciplina del super e dell’iper ammortamento e la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, rimangono tutt’oggi validi i chiarimenti forniti nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Con la circolare n.9/E del 23 luglio 2021, l’Age ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d’imposta disciplinato dalla legge di bilancio 2021, raggruppate per tematiche tematiche, al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi.
La sovrapposizione normativa
Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano stati effettuati nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dalla precedente legge di bilancio.
La circolare chiarisce che il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano
temporale debba avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali
alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza
della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% (la cosiddetta “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla stessa data del 15 novembre 2020 non risultino verificate tali condizioni.
Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020.
Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
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Cumulabilità fino al 100% dei costi
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi, a condizione il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta, maggiorato del risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.
Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per lo stesso investimento, non venga superato il limite massimo del 100% dei costi sostenuti.
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