Credito di imposta Formazione 4.0: tecnologie abilitanti e criteri oggettivi

Credito di imposta Formazione 4.0: tecnologie abilitanti e criteri oggettivi

Il Governo ha voluto stimolare la crescita delle aziende italiane sotto il profilo delle competenze 4.0 attraverso l’istituzione, prima, e la proroga, poi, del credito d’imposta Formazione 4.0, il cui scopo fondamentale è quello di far acquisire o consolidare conoscenze sulle tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale Industria 4.0, affinché il tessuto imprenditoriale italiano sia sempre più competitivo in ambito internazionale e parte integrante della cosiddetta quarta rivoluzione industriale.

L. 205/2017 e credito di imposta Formazione 4.0

La Legge n. 205 del 2017 ha introdotto per la prima volta il credito d’imposta Formazione 4.0, riconoscendo un credito d’imposta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, del settore economico nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione per l’acquisizione o consolidamento delle conoscenze relative alle cosiddette tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale Industria 4.0.
Il Bonus Formazione 4.0 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, anche in una sola soluzione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello a cui i costi sono stati sostenuti, nella misura che varia dal 30% al 60% in base alle dimensioni aziendali (L. 160/2019).

Tecnologie abilitanti previste dal piano Industria 4.0

La L. 205/2017 statuisce che sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione che hanno ad oggetto una o più delle cosiddette tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale Industria 4.0.
La definizione di “tecnologie abilitanti” fornita dalla Comunità Europea è quella di tecnologie “ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata attività di R&S, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati”.
Tra le tecnologie abilitanti vengono annoverate: big data e analisi dei dati, cyber-security, cloud e fog computing, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, internet of things, manifattura additiva ed integrazione digitale nei processi aziendali.

I corsi di formazione 4.0

Le attività di formazione 4.0 possono essere erogate sia da soggetti esterni all’impresa, sia da soggetti interni. Tra i soggetti esterni che si possono annoverare come formatori ci sono: soggetti accreditati presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale o operativa; Università (pubbliche o private) o strutture ad esse collegate; soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali; soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni-En ISO 9001:2000 settore EA37; gli Istituti tecnici superiori.

L’impresa, però, può organizzare dei corsi di formazione interni, nominando un tutor/formatore tra il personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge 205/2017, vale a dire: vendita e marketing; informatica; tecniche e tecnologie di produzione.

I corsi di formazione 4.0 possono, poi, essere fruiti alternativamente in presenza, dedicando alcune ore della giornata lavorativa dei dipendenti alla formazione, o in modalità on-line utilizzando delle apposite piattaforme e-learning.

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Criteri oggettivi per provare l’acquisizione o il consolidamento delle conoscenze relative alle tecnologie abilitanti

Un aspetto del Bonus Formazione rimane però ancora oggi poco chiaro: quali sono i parametri oggettivi che consentono di descrivere e provare l’acquisizione o il consolidamento delle conoscenze oggetto dei corsi di formazione 4.0?

Bisogna dire che i riferimenti normativi che si sono susseguiti a partire dalla L.205/2017, aventi ad oggetto la disciplina del credito d’imposta formazione 4.0, non hanno mai reso ben chiaro quali siano i criteri che possano essere utilizzati al fine di accertare l’acquisizione o il consolidamento delle conoscenze delle cosiddette tecnologie abilitanti.

Tuttavia, come specificato dalla circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018, per quel che concerne la formazione on-line, è possibile ravvisare dei criteri oggettivi di valutazione che si sostanziano nei seguenti punti:

  • il superamento di almeno quattro momenti di verifica che la piattaforma utilizzata deve proporre al discente alla fine di ogni ora del corso di formazione, al fine di continuare la fruizione del corso stesso;
  • il test finale a conclusione di tutti i moduli previsti, per il superamento del quale è necessario rispondere ad almeno un quesito su due nella forma della risposta multipla.

Diversa è la questione della formazione effettuata in aula, dal momento che la normativa non richiede alcun tipo di verifica intermedia o finale. Sembra possibile asserire che, sulla base delle indicazioni al momento a disposizione, per provare l’avvenuta acquisizione delle competenze del corso sia necessario produrre:

  • la documentazione relativa all’attestazione della presenza al corso;
  • i registri presenza nominativi dei partecipanti;
  • una relazione tecnica dettagliata ed approfondita che metta in risalto la tecnologia abilitante prevista, l’ambito di applicazione, tutti gli argomenti trattati e le competenze acquisite.

a cura di Eleonora Trassari

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