Credito beni strumentali, quando compensare la quota maturata a fine 2020

Le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali a partire dal 16 novembre 2020 potrebbero essersi trovate – a fine 2020 – nelle condizioni di poter compensare la prima quota di credito già dal medesimo anno. Tuttavia, il codice tributo per la compensazione è stato istituito solo ad inizio 2021 con la risoluzione Agenzia delle Entrate n.3/E del 13/01/2021. Vediamo quali sono i risvolti operativi.

La L.178/2020 e le modalità di compensazione

Secondo quanto disposto dalla L.160/2019, il credito d’imposta per i beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188 (beni ordinari), ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190 (beni 4.0).

Con le modifiche intervenute con la L.178/2020, lo stesso credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 (beni ordinari), ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 (beni 4.0).

L’istituzione dei codici tributo per la compensazione del credito

La L.160/2019 permette di agevolare con il credito d’imposta tutti gli investimenti in beni strumentali, ordinari e 4.0, posti in essere dall’1 gennaio 2020.
La Legge 178/2020 è applicabile sugli stessi investimenti posti in essere a partire dal 16 novembre 2020.
Con la Risoluzione n.3/E del 13 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24.

Doppia annualità da compensare nel 2021, risvolti operativi della retroattività

La Legge 178/2020 permette di agevolare con un’aliquota del 50% tutti gli investimenti posti in essere dal 16 novembre 2020.
Per tutti gli investimenti effettuati a partire da tale data, il diritto a compensare il credito d’imposta matura nel momento in cui il bene entra in funzione (nel caso di beni ordinari) o dal momento dell’interconnessione (caso di beni 4.0).

Con l’introduzione del “principio di retroattività”, l’azienda, in presenza dell’interconnessione o della messa in funzione (nel caso di beni ordinari), avrebbe potuto tecnicamente fruire del credito d’imposta sui beni strumentali già a fine 2020. Considerato, però, che il codice tributo è stato istituito soltanto a gennaio 2021 – come da chiarimenti forniti con l’interpello n. 602/2021 dell’AdE – le società per le quali già nel 2020 si era manifestato il diritto di compensare il credito, nel 2021 avranno diritto a compensare ben due quote annuali: quella del 2020 e quella relativa all’annualità 2021.

In linea teorica, in base al comma 1059 dell’articolo 1, L. 178/2020, la prima delle tre quote annuali di credito d’imposta sarebbe risultata compensabile a decorrere al 2020, anno di avvenuta interconnessione del bene: tuttavia per indisponibilità dei codici tributo per l’operatività dell’agevolazione, introdotti con la risoluzione AdE n.3/E del 13 gennaio 2021, la prima quota annuale potrà essere utilizzata nel 2021, in aggiunta alla quota maturata nel medesimo anno.

In definitiva, l’Amministrazione finanziaria, sia al paragrafo 5.2 della circolare AdE 9/E/2021, sia nella risposta citata, conferma che la prima quota, inutilizzata nel 2020, potrà dunque essere legittimamente compensata nel 2021 sommandosi alla seconda quota.

a cura di Giuseppe Caprì

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