Bonus Formazione 4.0

Bonus formazione 4.0: quali sono i costi agevolabili

Quando si parla del credito d’imposta formazione 4.0 molto spesso le imprese italiane si trovano davanti ad un dubbio operativo: “Quali costi si possono prendere in considerazione ai fini della rendicontazione?”.
Infatti, nel corso del tempo si sono succeduti aggiornamenti sulle spese ammissibili e la misura del credito, non sempre ben chiari e anzi, in alcuni casi, addirittura contrastanti tra loro. Questo articolo nasce proprio dall’esigenza di puntualizzare questi aspetti del Bonus Formazione 4.0 e aiutare gli imprenditori a non commettere errori.

Decreto ministeriale del 4 maggio 2018: le spese ammissibili

Il decreto ministeriale del 4 maggio 2018 contiene le disposizioni applicative per il credito d’imposta formazione 4.0. In particolare, l’articolo 4 fa riferimento alle spese considerate agevolabili.
Si considerano ammissibili bonus Formazione 4.0 i costi relativi al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o giornate formative.

Nella categoria del “personale dipendente” si fa rientrare il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, senza escludere i dipendenti titolari di un contratto di apprendistato.

Per costo aziendale, si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, comprensiva dei ratei e del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, delle eventuali indennità di trasferta maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile.

Si considerano, inoltre, ammissibili le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali previsti dall’allegato A della L. 205/2017 (vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione) che partecipi in veste di docente o tutor. In questo caso, le spese ammissibili non devono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Formazione 4.0: la misura dell'agevolazione

Le leggi di bilancio che si sono succedute negli anni di volta in volta hanno modificato la misura dell’agevolazione e il limite annuo di spesa.
Partendo dal presupposto che l’aliquota applicabile varia in base alle dimensioni aziendali, la L. 178/2020 non ha fatto altro che confermare quanto stabilito dalla L. 160/2019, nello specifico:

  • Misura del credito: 50% per le piccole e micro imprese, 40% per le medie imprese e 30% per le grandi imprese.
  • Limite annuo di spesa: 300.00 € per le micro e piccole imprese, 250.000 € per le medie e grandi imprese.

La misura del credito, però, è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione 4.0 rientrino tra le categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

L.178/2020: l’ampliamento dei costi ammissibili

Il comma 210-bis della L. 178/2020 ha previsto l’ampliamento delle spese agevolabili facendo rientrare anche i costi previsti dall’art. 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Dunque, sono a tutti gli effetti ammissibili i costi relativi a:

  • Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento di strumenti e attrezzature per la quota da riferire al loro impiego per il progetto formativo. Le spese minime di alloggio sono previste solo per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • I costi relativi ai servizi di consulenza;
  • Le spese di personale e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.

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Focus: zone d’ombra dell’ampliamento dei costi agevolabili

Relativamente all’ampliamento dei costi ammissibili, è necessario effettuare alcune considerazioni in quanto alcuni aspetti risultano ancora poco chiari.
In primis, da quando possiamo considerare agevolabili i “nuovi” costi?
L’interpretazione letterale del testo della L. 178/2020 sembrerebbe non lasciare spazio a dubbi circa la retroattività, recitando: «…per il periodo in corso al 31 dicembre 2020…».
Tuttavia, in occasione del convegno organizzato il 10 febbraio 2020 dalle associazioni di imprese manifatturiere Federmacchine e Anima con la partecipazione del MiSe, il Ministero ha chiarito, in contrasto col testo normativo, che le nuove disposizioni troveranno applicazione a partire dall’1 gennaio 2021. A sostegno di questa tesi si fa riferimento all’assenza dello stanziamento di risorse finanziarie in relazione al maggior credito che maturerebbe nell’anno 2020.

Nel novero dei costi del Reg. UE 651/2014, vengono citati i costi di consulenza, ma quali sono in effetti i costi che rientrano in tale definizione?
Il Regolamento non detta in merito nessuna specifica a riguardo, ma, in linea generale, per “consulenza” si intende: «L’attività del consulente, come prestazione singola o saltuaria di consigli e pareri da parte di un esperto su materie di propria competenza, o come prestazione continuativa e professionale».
Dunque, per “costi di consulenza” si potrebbe includere qualsiasi attività o servizio fornito durante la formazione a supporto della realizzazione del corso, i quali permettano ai dipendenti di acquisire tutte le competenze necessarie ad utilizzare una specifica tecnologia 4.0.
Tra questi, si potrebbero ricomprendere i costi, ad esempio, per l’attività di monitoraggio e progettazione o di training e utilizzo della tecnologia 4.0 svolte dall’ente di formazione, ma anche il costo di un formatore esterno.

Un’altra domanda sorge spontanea: è possibile agevolare il costo degli imprenditori che partecipano al corso di formazione?
Nella presentazione del Piano Transizione 4.0, il MiSe aveva posto molta enfasi sull’ammissibilità delle spese di formazione degli imprenditori, ma in occasione del convegno Federmacchine e Anima, lo stesso Ministero ha fornito un chiarimento, sottolineando che la natura di aiuto di stato del bonus formazione 4.0 impedisce l’ampliamento della platea dei beneficiari a personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.
Tutt’al più, si potrebbe pensare di agevolare il costo legato alla partecipazione degli amministratori ai corsi di formazione in qualità di consulenti, se in possesso di una qualifica tecnica che permetta loro di dare un contributo concreto allo sviluppo e consolidamento delle competenze dei propri dipendenti o, in alternativa, agevolare il costo degli amministratori assunti con busta paga che partecipano in qualità di discenti.

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Bonus formazione 4.0: la certificazione dei costi

Uno degli adempimenti obbligatori previsti per accedere al credito di imposta per la formazione 4.0 è la certificazione dei costi sostenuti, la quale deve essere allegata al bilancio.

Per le imprese soggette alla revisione legale dei conti, le spese devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 39/2010) e tale costo non può essere agevolato.

Invece, per le imprese non soggette a revisione, le spese devono essere certificate da un revisore o una società di revisione esterni. In questo caso, le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5.000 euro. Il revisore, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del Dlgs n.39/2010 e quelli previsti dal codice etico dell’Ifac.

Infine, si ricorda che sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

a cura di Eleonora Trassari

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