
Beni strumentali ordinari, credito d’imposta con disparità di trattamento
Le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali, in assenza dei requisiti necessari per accedere al credito d’imposta beni strumentali 4.0, possono fruire di un credito d’imposta del 6% o 10% del costo del bene. Questo credito è riservato infatti a tutti quei beni che non trovano collocazione all’interno degli allegati A e B della L.232/2016.
IN QUESTO ARTICOLO:
• L. 160/2019 e credito d’imposta beni strumentali ordinari
• Le modifiche apportate con la L.178/2020
L.160/2019 e credito d’imposta beni strumentali ordinari
Con la L.160/2019, l’ex super-ammortamento è stato trasformato in credito d’imposta. Il credito d’imposta introdotto è usufruibile per tutti quegli investimenti in beni materiali posti in essere dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e permette di ottenere un credito d’imposta pari al 6% del costo del bene.
La misura agevolativa è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.
Le modifiche apportate con la L.178/2020
Con la L. 178/2020, il credito d’imposta per gli investimenti in beni ordinari (previsto soltanto per i beni materiali nella L.160/2019), è stato esteso anche ai beni immateriali ordinari. Occorre però precisare che si ha una limite di investimento più basso, pari ad 1 milione di euro, rispetto ai beni materiali, pari a 2 milioni di euro.
Con le modifiche apportate con la L.178/2020, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali posti in essere a partire dal 16 novembre 2020 è stato innalzato al 10% e potrà essere compensato in 3 quote annuali di pari importo già dall’anno stesso di entrata in funzione del bene.
Limitatamente ai beni ordinari, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori ai 5 milioni vi è la possibilità di compensare il credito in un’unica quota annuale.
Le novità introdotte con il decreto Sostegni-bis
Con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è stata estesa la possibilità di compensare il credito in un’unica quota annuale anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori ai 5 milioni ma limitatamente ai beni materiali ordinari.
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Disparità di trattamento
Come evidenziato, le attuali differenze di trattamento tra beni materiali e immateriali non 4.0, possono essere racchiuse nei due seguenti punti:
- Limite massimo degli investimenti agevolabili pari ad 2 mln per i beni materiali e 1 mln per i beni immateriali;
- Possibilità di compensare il credito in un’unica quota annuale anche in presenza di volume di ricavi o compensi superiori ai 5 mln limitatamente ai beni materiali.
Su questo secondo punto, sarebbe da chiedersi perché tale possibilità non sia stata estesa anche per i beni immateriali.
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