Fondo Nuove Competenze: requisiti e novità per il 2023

Beni strumentali 4.0, le novità sul completamento degli investimenti

Come ogni anno, con l’approssimarsi del 31 dicembre, molti imprenditori si trovano di fronte ad un bivio: posticipare l’investimento in beni strumentali 4.0 all’annualità successiva o avviare e definire il nuovo investimento già nel corrente anno. Questa importante decisione ruota attorno ad alcuni fattori determinanti: massimali di investimento, slittamento dei termini di completamento degli investimenti e differenti aliquote agevolative.

Disciplina degli investimenti effettuati o prenotati entro l’anno

La disciplina del credito d’imposta beni strumentali 4.0, anche prima del mutamento in credito d’imposta, è sempre stata ancorata a delle aperture in termini di tempistiche di completamento degli investimenti a cavallo tra due o più annualità.

Per questa ragione, nell’annualità 2022 che sta ormai per concludersi possiamo trovare investimenti prenotati entro il 31/12/2021 e completati entro il 31/12/2022; investimenti effettuati interamente nell’annualità 2022 e investimenti prenotati entro il 31/12/2022 ma che saranno oggetto di completamento nel 2023.

Ricordiamo infatti che per cristallizzare l’agevolazione presente nell’annualità di riferimento, e usufruire dell’attuale aliquota agevolativa del 40%, è necessario che venga soddisfatta la presenza dei seguenti elementi:

  • Versamento di un acconto al fornitore di almeno il 20% del costo del bene entro il 31/12/2022;
  • Conferma e accettazione dell’ordine da parte del fornitore entro il 31/12/2022;
  • Completamento dell’investimento entro il 30/06/2023.

Se presenti tutti e tre gli elementi, sarà possibile accedere al credito d’imposta sfruttando l’aliquota agevolativa relativa all’anno di riferimento. Oggi più che mai, dunque, tenuto conto del dimezzamento dell’aliquota previsto a partire dal 2023, risulta fondamentale avviare l’investimento entro il 31 dicembre 2022, rispettando tutti gli adempimenti elencati in precedenza.

Legge di Bilancio 2023 - Decreto Milleproroge: le modifiche

Il comma 423 della nuova legge di Bilancio posticipa di tre mesi il termine previsto dal comma 1057 della legge 178/2020 per il completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

Di conseguenza, il termine già previsto per il 30/06/2023, verrà sostituito da quello del 30/09/2023.

Con il Dl Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2022, viene disposta una proroga ulteriore al 31/12/2023 per la consegna ed il completamento dei beni già ordinati al 31/12/2022.

Questo differimento temporale permetterà sicuramente a tutti gli imprenditori di ultimare gli investimenti entro un periodo temporale maggiore rispetto alle precedenti disposizioni.

È infatti utile ricordare che, pur in presenza di un acconto di almeno il 20% e di relativa accettazione dell’ordine da parte del fornitore, il requisito indispensabile per fruire dell’attuale aliquota agevolativa è proprio il completamento degli investimenti entro il termine previsto. Diversamente si ricadrebbe nello scaglione massimo previsto per il 2023: il 20%.

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Beni immateriali 4.0 e beni ordinari

Con la Legge di Bilancio 234 del 2021 non vi è era stata la proroga per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ordinari. Di conseguenza, chi aveva già versato un acconto del 20% al fornitore, con accettazione dell’ordine da parte di quest’ultimo entro il 31 dicembre 2021, potrà usufruire di un credito d’imposta del 10%.

Chi invece ha avviato l’investimento nel 2022 – che ricordiamo essere l’ultimo anno per fruire di tale beneficio – potrà fruire dell’attuale credito d’imposta, pari al 6% del costo del bene.

Anche nel caso dei beni ordinari, come visto in precedenza per il credito d’imposta 4.0, vi è la possibilità di effettuare la prenotazione entro il 31/12/2022 con relativo completamento degli investimenti entro il 30/06/2023.

Un aspetto che risulta opportuno evidenziare è che, a differenza di quanto visto in precedenza in merito alla proroga delle tempistiche di completamento degli investimenti in beni materiali 4.0, per i beni ordinari e i beni immateriali 4.0, non è stato previsto alcun differimento temporale in termini di completamento degli investimenti.

a cura di Giuseppe Caprì

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