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Fondo transizione industriale: 400 milioni per le imprese

A partire dal 5 febbraio 2025, le imprese manifatturiere di qualsiasi dimensione possono presentare domanda per accedere al Fondo Transizione Industriale. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziata con risorse del Pnrr mette a disposizione 400 milioni di euro. L’obiettivo è quello favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche Ue sulla lotta ai cambiamenti climatici. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni del Mezzogiorno. Il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore. Le domande potranno essere inviate fino all’8 aprile 2025.

Fondo transizione industriale: soggetti destinatari

Gli investimenti dovranno riguardare processi produttivi già esistenti e contribuire a uno o più dei seguenti obiettivi: efficienza energetica ed uso efficiente delle risorse.
Possono beneficiare del finanziamento le imprese manifatturiere, indipendentemente dalla loro dimensione, con sede legale e operativa in Italia.
Per essere ammesse, le imprese devono:
1. Essere operative e non soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
2. Non trovarsi in difficoltà economica al 31 dicembre 2019, come previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014;
3. Non aver ricevuto aiuti di Stato considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea senza averli rimborsati;
4. Essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali;
5. Aver restituito eventuali somme dovute a seguito di revoche di agevolazioni concesse dal ministero.

Obiettivi del Fondo transizione industriale

L’iniziativa è pensata per favorire la transizione ecologica delle imprese attraverso interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e l’uso sostenibile delle risorse. I programmi di investimento devono riguardare un’unica unità produttiva dell’azienda proponente e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
1. migliorare l’efficienza energetica delle attività aziendali;
2. ottimizzare l’uso delle risorse, riducendone il consumo attraverso strategie di riutilizzo, riciclo o recupero di materie prime e/o l’impiego di materiali riciclati.

Gli investimenti devono essere finalizzati esclusivamente al miglioramento ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che comportino un incremento della capacità produttiva, salvo aumenti legati a necessità tecniche, purché non eccedano il 20% rispetto alla situazione preesistente. Per gli aiuti erogati nell’ambito del Quadro temporaneo, tale incremento non può superare il 2%.
I progetti devono avere inizio solo dopo la presentazione della domanda di accesso al Fondo, con un investimento ammissibile compreso tra 3 e 20 milioni di euro. La realizzazione deve concludersi entro 36 mesi dalla concessione del contributo, con una possibile proroga massima di 12 mesi. Entro tale termine, gli investimenti devono essere completamente operativi. Infine, i programmi di investimento devono rispettare il divieto di doppio finanziamento e non devono compromettere gli obiettivi ambientali.

Spese finanziabili

Sono considerate ammissibili ai benefici del Fondo transizione industriale le spese direttamente collegate alla realizzazione dei programmi di investimento. Tali spese devono riguardare l’acquisto o la realizzazione di immobilizzazioni, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, e possono includere:

a) Acquisizione e sistemazione del suolo aziendale, fino a un massimo del 10% dell’investimento complessivo ammissibile.
b) Opere murarie e strutture assimilabili, nei limiti del 40% dell’investimento totale consentito, a condizione che siano strettamente legate agli obiettivi ambientali.
c) Impianti e attrezzature nuove destinate all’attività produttiva.
d) Software, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

Inoltre, il programma prevede il riconoscimento delle spese relative alla formazione del personale. In particolare, rientrano tra le spese ammissibili: costi operativi relativi ai formatori e ai partecipanti alla formazione, compresi i servizi di consulenza connessi al progetto; spese per il personale impiegato come formatore; costi per servizi di consulenza direttamente collegati all’attività formativa.

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Tipologia di agevolazione e modalità di erogazione

Le agevolazioni vengono erogate sotto forma di contributo a fondo perduto, rispettando le condizioni e i limiti massimi di intensità dell’aiuto stabiliti dal Regolamento Gber. Le agevolazioni sono cumulabili.

In particolare, il sostegno finanziario è previsto per:
– Investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica dell’attività d’impresa o a ottimizzare l’uso delle risorse, riducendone il consumo attraverso strategie di recupero e riutilizzo;
– Investimenti mirati a un cambiamento fondamentale del processo produttivo, ovvero modifiche strutturali che trasformano significativamente il modo in cui l’azienda opera;
– Interventi coerenti con gli obiettivi del Quadro temporaneo.

La loro erogazione avviene su richiesta del beneficiario, che deve inoltrarla al Soggetto gestore, e può essere suddivisa in un massimo di quattro tranche, più un’ultima quota a saldo. I pagamenti intermedi sono vincolati agli stati di avanzamento dei lavori e devono riguardare importi non inferiori al 20% dei costi ammessi. Tuttavia, l’ammontare complessivo delle erogazioni durante la realizzazione dell’investimento non può superare l’80% dell’agevolazione totale concessa. L’ultima quota, pari ad almeno il 20% dell’importo totale, viene corrisposta solo dopo un accertamento presso l’unità produttiva interessata, volto a verificare sia l’effettiva realizzazione dell’investimento sia il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti. Le modalità di tale verifica saranno definite da un successivo provvedimento ministeriale.

In alternativa, il beneficiario può richiedere un’anticipazione fino al 30% dell’agevolazione concessa, previa presentazione di una fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta. Le modalità di concessione di tale anticipo saranno definite con un apposito provvedimento ministeriale, e l’importo erogato sarà recuperato proporzionalmente nei successivi stati di avanzamento.

Per ottenere le erogazioni relative agli stati di avanzamento, il beneficiario deve presentare una documentazione idonea che attesti le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento. Tale documentazione deve consistere in fatture quietanzate o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente. Inoltre, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti che garantiscano piena tracciabilità e che consentano di collegare ogni spesa alla relativa fattura o documento contabile.

a cura di Centro Studi Ransomtax

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