Zes, credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura, pesca e acquacoltura

Zes, credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura, pesca e acquacoltura

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024 il decreto del 18 settembre 2024 dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il quale stabilisce il regolamento per la concessione di un contributo sotto forma di credito d’imposta destinato a incentivare gli investimenti nell’ambito della Zes unica.
L’agevolazione è fruibile unicamente tramite compensazione ed è destinato alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali funzionali alle attività produttive situate nelle aree agevolate delle regioni del Mezzogiorno.

Destinatari degli aiuti

Possono accedere al credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura, pesca e acquacoltura i seguenti soggetti:

a) imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli inclusi nell’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
b) imprese operanti nel settore forestale;
c) micro, piccole e medie imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura.
Tali soggetti possono usufruire dell’agevolazione indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché già operativi o in fase di insediamento all’interno della Zes unica (Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

In linea con quanto disciplinato nel Capo II del decreto qui in analisi, gli aiuti per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possono essere concessi esclusivamente ad “agricoltori attivi”. Per qualificarsi come tali al momento della presentazione della domanda, devono essere soddisfatti uno dei seguenti requisiti:

a) Gli agricoltori devono aver ricevuto pagamenti diretti nei dodici mesi precedenti la domanda per un importo non superiore a 5.000 euro;
b) Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore/coltivatore diretto;
c) Iscrizione alla previdenza sociale agricola (Inps) in qualità di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
d) Possesso di partita Iva attiva nel settore agricolo, con dichiarazione annuale Iva o comunicazione delle operazioni Iva rilevanti dell’anno precedente. Per aziende con oltre il 50% delle superfici agricole in zone montane o svantaggiate, e per agricoltori che iniziano l’attività nell’anno di domanda, è sufficiente la sola partita Iva attiva nel settore agricolo.

Sono invece escluse dagli aiuti:

a) le imprese soggette a ordini di recupero ancora in sospeso a seguito di una decisione della Commissione che abbia dichiarato gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, come stabilito all’art. 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472;
b) le imprese in situazione di difficoltà, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472;
c) le grandi imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
d) le imprese espressamente indicate all’art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.

Come funziona: quali sono le spese agevolabili?

Tutte le imprese senza distinzione riguardo alla forma giuridica o al regime contabile, che risultino già presenti o che si insedino nella Zes unica, possono accedere al contributo agevolando tutti gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 16 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, che riguardino l’acquisto – anche tramite contratti di leasing finanziario – di macchinari, impianti e attrezzature nuove destinate a strutture produttive esistenti o da costituire nel territorio di riferimento.

Sono inoltre ammesse le spese per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, la costruzione o l’ampliamento di immobili strumentali connessi agli investimenti, a condizione che tali beni rispettino le normative europee in tema di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, rurale e ittico. Va precisato che gli immobili oggetto dell’investimento devono essere effettivamente destinati all’esercizio dell’attività produttiva all’interno della struttura ubicata nella zona di riferimento.

Sono esclusi dal contributo i progetti di investimento di valore inferiore a 50.000 euro.
Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

Come ottenere il contributo

Alle imprese è concesso un credito d’imposta del 65% degli investimenti ammissibili, elevabile all’80% nel caso di investimenti di carattere ambientale e climatico e da parte di giovani agricoltori. Le imprese del settore forestale possono ottenere anche il 100% delle spese eleggibili.

Per accedere all’agevolazione sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili per mezzo di una comunicazione dettagliata. Le aziende beneficiarie sono inoltre tenute a mantenere la propria attività nella Zes unica per almeno cinque anni dal completamento dell’investimento, pena la revoca dei benefici.

Nel medesimo periodo in cui devono essere inviate le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, è possibile:

a) trasmettere una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata. L’ultima comunicazione trasmessa in modo corretto sostituisce tutte le precedenti;
b) presentare una rinuncia completa al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate approverà a stretto giro il modello di comunicazione, comprensivo delle relative istruzioni, e stabilirà il contenuto e le modalità di invio.

Modalità di fruizione del credito di imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), tramite il modello F24 da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Per le comunicazioni in cui l’importo del credito d’imposta fruibile supera i 150.000 euro, il credito è utilizzabile solo a seguito di apposite verifiche.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, è inoltre necessario che il sostenimento effettivo delle spese ammissibili e la loro conformità alla documentazione contabile predisposta dall’impresa risultino da una certificazione specifica, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

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Cumulabilità

Il credito d’imposta non può essere cumulato con gli aiuti «de minimis» sugli stessi costi ammissibili.
Tuttavia, il credito d’imposta può essere cumulato:

a) con altri aiuti di Stato, a condizione che questi ultimi siano riferiti a costi ammissibili differenti rispetto a quelli previsti dal presente decreto;
b) con ulteriori aiuti di Stato sugli stessi costi ammissibili – anche solo parzialmente sovrapponibili – purché tale combinazione non comporti il superamento delle intensità di aiuto;
c) nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure di agevolazione che non costituiscono aiuti di Stato.

a cura di Stefania La Bella

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