Transizione 5.0, ecco la bozza del decreto attuativo

Transizione 5.0, ecco la bozza del decreto attuativo

Entro luglio, a distanza di più di 100 giorni di attesa, dovremmo finalmente avere il testo definitivo del decreto attuativo di Transizione 5.0, piano che stanzia oltre 6 miliardi di euro al fine di riconoscere un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua in via diretta una riduzione dei consumi energetici.
La bozza del provvedimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy si compone di 23 articoli e 3 allegati che disciplinano le regole per l’accesso ai crediti d’imposta.

“Imprese di nuova costruzione”, “struttura produttiva” e “processo produttivo”

Iniziamo con ordine con la nozione di “imprese di nuova costruzione”.

Nella bozza di decreto si fa riferimento alle stesse “quali imprese attive ovvero che abbiano variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione”.

Precisiamo che i progetti di innovazione devono essere avviati, al fine dell’ammissione al beneficio, dal 1° gennaio 2024 e giunti a completamento entro il 31 dicembre 2025 ed avere ad oggetto investimenti per mezzo dei quali si consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione di consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Cosa si intende per data di avvio del progetto di innovazione?
Si fa rimando alla data del primo impegno giuridicamente vincolante atto ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altra tipologia di impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Essi sono agevolabili nel limite massimo complessivo pari a 50.000.000 annui per ciascun soggetto beneficiario.

Per quanto riguarda invece la conclusione degli investimenti, viene operata una distinzione in quanto, nel caso di investimenti in beni strumentali materiali e immateriali (beni trainanti) vigono le regole determinate dall’articolo 109 del D.P.R. 917/1986.

Per le rinnovabili (investimento trainato) rileva invece la data di fine lavori dei medesimi beni.

Per la formazione (anch’esso investimento trainato) rileva la data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.

Tra le diverse ipotesi di esclusione, ai sensi dell’art. 5 della Bozza di decreto, rinveniamo in via principale tutti quei progetti di innovazione destinati a:

• attività direttamente connesse ai combustibili fossili ad eccezione di progetti per la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale o nei casi in cui l’uso dei combustibili fossili sia temporaneo ed inevitabili;

• attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra ad eccezione di flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio dell’attività di impresa;

• attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico con alcune eccezioni riscontrabili ai numeri 1) e 2);

• attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili ai sensi del regolamento UE n. 1357/2024 come “rifiuti speciali pericolosi”.

Vediamo adesso la nozione di “struttura produttiva” e di “processo produttivo”.

La prima, avendo di per sé natura di centro autonomo di imputazione di costi, fa esplicito rimando al “sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi”. Deve sussistere la capacità di poter porre in essere l’intero ciclo produttivo o parte di esso o ancora la completa erogazione dei servizi o anche di parti di essi, purché sia dotato di autonomia di natura tecnica, funzionale ed organizzativa.

Per processo produttivo ci si deve riferire a tutte quell’insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore che includano al suo interno i singoli procedimenti tecnici, le fasi di lavorazioni ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi- che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo).

Misura del beneficio e procedura di fruizione

In via generale, il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili nell’ambito di ciascun progetto di innovazione: 

a) nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento;

b) nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento;

c) nella misura del 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento.

Per l’accesso al beneficio l’impresa deve inviare una comunicazione preventiva al Gse all’avvio del progetto di innovazione. 

In più, una delle novità più importanti portate dal decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 è il limite di una sola pratica alla volta per azienda. Nel caso in cui il progetto faccia riferimento a due o più processi, occorrerà usare come riferimento l’intera struttura produttiva. Una volta che, per la prima pratica sarà inviata la comunicazione ex post e si riceverà l’ok/rinuncia/ decadenza del Gse l’azienda potrà avviare una nuova pratica.

Questa comunicazione deve contenere oltre che tutte le informazioni necessarie per identificare il beneficiario, il progetto stesso, includendo data di avvio e completamento, gli investimenti agevolabili e l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, insieme alla certificazione ex ante.

Entro cinque giorni il Gse, previa verifica della correttezza dei dati e della relativa completezza della documentazione, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, nei limiti delle risorse disponibili. Se i dati o i documenti risultano incompleti o errati, il Gse richiede integrazioni entro dieci giorni, e se queste risultano idonee, comunica l’importo del credito d’imposta prenotato entro ulteriori cinque giorni.

Ove vi siano indisponibilità immediata delle risorse, il Gse, considera ad ogni modo trasmessa la comunicazione preventiva e si riserva, una volta che tornino disponibili, di informare tempestivamente l’impresa che dovrà confermarne il contenuto entro i successivi dieci giorni. A seguire, il Gse comunica l’importo del credito d’imposta prenotato entro cinque giorni dalla conferma.

Dopo aver ottenuto la conferma della prenotazione del credito, l’impresa avrà l’onere di inviare distinte comunicazioni periodiche in relazione all’avanzamento del progetto di innovazione ed in particolare:

• a) entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato l’impresa deve comunicare di aver pagato almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni;
• b) entro il 31 dicembre 2024 per attestare il pagamento di almeno il 50% del costo di acquisizione e garantirsi che il progetto rientri nel plafond del 2024 se il progetto sarà portato a compimento entro il 30 aprile 2025.

Entro 5 giorni dalla data di presentazione di ciascuna delle comunicazioni periodiche, in caso di valutazione positiva delle verifiche, il GSE trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato o, se necessario, il nuovo importo ridotto. Se ci sono errori o documenti incompleti, il GSE richiede integrazioni che devono essere fornite entro dieci giorni.

Una volta completato il progetto di innovazione, e comunque entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve inviare una comunicazione di completamento. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione ex post, il Gse verifica i dati e la documentazione e comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione (che non può superare l’importo prenotato). 

Dopo altri dieci giorni il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, da subito, in una o più quote, fino al 31 dicembre 2025. Nel caso di mancato utilizzo, entro suddetta data, dell’intero ammontare, va utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.

Certificazioni del risparmio energetico e soggetti abilitati

La necessaria e prodromica riduzione di consumi energetici viene attestata sulla base di apposite certificazioni, rilasciate da uno o più soggetti valutatori indipendenti nella forma giuridica delle “perizie asseverate”. 

Si tratta di una certificazione ex ante ed una ex post. La prima, si compone di tutte le informazioni inerenti al progetto di innovazione che individuano la struttura produttiva ed i relativi processi, la riduzione dei consumi energetici nonché i criteri per definire l’eventuale scenario controfattuale. La seconda invece consta di tutte le informazioni relative al progetto di investimento che ne attestino il completamento.

Il decreto attuativo va oggi ad ampliare, all’art. 14, le categorie di soggetti titolati a produrre le certificazioni includendovi gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore: UNI CEI EN ISO/IEC 17029; UNI EN ISO 14065; UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018; UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339; UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352. 

E non solo. Sono altresì titolati anche gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso dei seguenti diplomi di laurea: (L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale; L09 Lauree in Ingegneria Industriale; LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica; LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica; LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile; LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione; LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica; LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica; LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare; LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica; LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale).
Tutti i soggetti devono essere in possesso dei “requisiti di professionalità” nonché di “indipendenza, imparzialità e onorabilità” e pertanto dovranno dichiarare “di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali”.

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Nuove imprese e incentivi Transizione 5.0

Per le imprese di nuova costituzione, che non dispongono di un riferimento reale preesistente, è necessario definire uno scenario controfattuale.

Il decreto stabilisce che l’impresa deve identificare per ciascun investimento almeno tre alternative disponibili sul mercato degli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo negli ultimi cinque anni prima dell’inizio del progetto di innovazione.

Dopo aver selezionato i tre beni alternativi, che idealmente rappresentano quelli con i consumi energetici più elevati, si calcolerà la media dei consumi energetici annui medi di questi beni per ciascun investimento. Sommando le medie ottenute per ogni bene investito, si formulerà lo scenario controfattuale, che servirà come benchmark per calcolare il risparmio energetico effettivo dell’investimento. Chiaramente, ove ci si trovi dinanzi ad un processo che coinvolge più macchinari, sarà necessario applicare lo stesso metodo a tutti i macchinari coinvolti e calcolare il risparmio complessivo per l’intero processo.

Ad esempio, consideriamo un processo che utilizza un singolo macchinario. Ipotizziamo che le tre macchine alternative consumino rispettivamente 390, 400 e 410 MWh all’anno. La media di consumo sarà quindi 400 MWh. Se il macchinario scelto per il nostro progetto consuma 350 MWh, ciò si tradurrebbe in un risparmio energetico di 50 MWh, ovvero il 12,5%.

Le future linee guida dovrebbero includere ulteriori dettagli e esempi per coprire una varietà di casi differenti.

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Energia da fonti rinnovabili

In tema di energie rinnovabili, il decreto specifica che le spese ammissibili all’incentivo includono, oltre ai moduli fotovoltaici e ai sistemi di accumulo già menzionati nel decreto legge, anche i servizi ausiliari e i trasformatori. Tra questi, si rinvengono gruppi di generazione dell’energia elettrica, servizi ausiliari di impianto, trasformatori situati a monte dei punti di connessione alla rete elettrica e i misuratori di energia elettrica essenziali per la produzione energetica, nonché gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Novità importante è che i beni devono essere allacciati alla rete dei produttori di energia “entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione”.

Il dimensionamento di questi impianti è calcolato in modo da non superare il 5% oltre il fabbisogno energetico della struttura produttiva, quindi non più del 105% del fabbisogno totale. Inoltre, è essenziale che i beni siano collegati alla rete dei produttori di energia entro un anno dal completamento del progetto di innovazione.

Il decreto include anche una tabella nell’allegato 1 che facilita la conversione delle unità di misura delle varie fonti rinnovabili in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP). In seguito a una modifica normativa principale introdotta durante il processo di conversione in legge del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, il decreto stabilisce anche i limiti economici per l’accesso agli incentivi per l’autoconsumo rinnovabile e i sistemi di accumulo.

Attività di formazione

Anche nel campo della formazione si rinvengono alcune interessanti novità. 

Vengono indicate, in due distinti elenchi, le attività ammesse: uno inerente alla formazione su aspetti legati alla transizione green e l’altro alla formazione sulla formazione digitale. 

I progetti formativi devono essere di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza e dovranno sempre includere almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su una di queste quattro “materie”:

  1. integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale;
  2. tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia;
  3. analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico;
  4. impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)

e almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su: 

  1.  Integrazione digitale dei processi aziendali;
  2. Cybersecurity;
  3. Business data analyitcs;
  4. Intelligenza artificiale e Machine learning.

a cura di Stefania La Bella

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