Superbonus Alberghi, ecco l'elenco dei beneficiari

Superbonus Alberghi, ecco l'elenco dei beneficiari

Il Superbonus Alberghi, introdotto dal Dl. 152 del 6 novembre 2021, rientrante all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e creato per incentivare e migliorare l’offerta nel settore turistico, fortemente colpito dalla pandemia, prevedeva un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute per la riqualificazione delle strutture alberghiere, a cui si aggiungeva un contributo a fondo perduto – slegato dal tax credit – che poteva arrivare fino a 100 mila euro.

Con la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, emanato con Decreto di concessione da parte del Ministero del Turismo, sono state rese note le 3.700 imprese alberghiere beneficiarie del contributo.

Superbonus Alberghi: i beneficiari

Il 27 giugno scorso è stato pubblicato il decreto di concessione degli incentivi di cui all’art. 1 del D.L. 152/2021 contenente l’Allegato recante l’Elenco dei beneficiari.

Sono state 3.700 le imprese turistiche ammesse agli incentivi. Per gli interventi ammessi al beneficio erano stati stanziati  600 milioni di euro, così suddivisi: 147.180.851 euro concessi a fondo perduto e 452.819.148 euro sotto forma di credito d’imposta.

Dei 600 milioni stanziati, una riserva pari al 50% è stata dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, ed una riserva del 40% dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

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Il decreto legge 152 del 6 novembre 2021

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva nazionale, è stato introdotto il cosiddetto Superbonus Alberghi, un contributo, sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute, per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (7 novembre 2021) e fino al 31 dicembre 2024.

Per gli stessi soggetti, era inoltre previsto un contributo a fondo perduto – non superiore al 50% delle spese sostenute – dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024. Il contributo poteva arrivare fino a 100 mila euro.

Le presenti disposizioni si applicavano anche in relazione agli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che le relative spese fossero sostenute a decorrere dall’entrata in vigore del decreto.

Il credito d’imposta ottenuto dai beneficiari è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della L. 388/2000.

Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche ed intermediari finanziari. Il credito è usufruito dal cessionario con le stesse modalità che avrebbe utilizzato il soggetto cedente.

a cura di Piero Midiri

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