Super ACE: incentivo alla patrimonializzazione delle imprese

Super Ace: incentivo alla patrimonializzazione delle imprese

L’art. 19, commi 2-7, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto “Decreto Sostegni Bis”, prevede un rafforzamento dell’Aiuto alla Crescita Economica denominato “ACE innovativa 2021”. L’agevolazione punta ancora una volta ad incentivare le imprese a finanziare la propria attività mediante l’utilizzo di capitale proprio rispetto al capitale di debito, attraverso la deduzione dal reddito imponibile di un importo corrispondente al cosiddetto rendimento nozionale del nuovo capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2020.

D.L. Sostegni bis

La super Ace, detta anche Ace innovativa, è un’agevolazione introdotta dall’art. 19 D.L. 73/2021,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con lo scopo di ampliare l’istituto dell’Ace “ordinaria”, creata per incentivare, mediante una riduzione delle imposte sui redditi, l’autofinanziamento da parte delle imprese, ossia la destinazione a riserva degli utili generati negli anni (o i conferimenti, le rinunzie dei soci ai crediti, etc.), anziché ricorrere a finanziamenti da parte di terzi.

La super Ace prevede un’ulteriore agevolazione per i soli incrementi di capitale avvenuti nel 2021: la misura passa dal coefficiente dell’1,3%, al coefficiente maggiorato pari al 15%. Il limite massimo di incrementi 2021 è pari a 5 milioni di euro.

Ambito soggettivo

Il D.L. 73/2021 nulla dispone con riferimento all’ambito soggettivo delle nuove disposizioni, pertanto resta confermato che possono beneficiare dell’agevolazione maggiorata:

  • sia i soggetti Ires,
  • che i soggetti Irpef (in contabilità ordinaria) già possibili fruitori dell’ACE ordinaria.

Il comma 3 afferma, indirettamente, che per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito (articolo 1, comma 6, Dl 201/2011). Pertanto, non ci sono dubbi nel ritenere che anche alle società costituite nel 2021 sia consentita la fruizione della deduzione maggiorata Ace.

Ambito temporale

L’agevolazione maggiorata spetta solo con riferimento agli incrementi di capitale proprio registrati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, trattasi pertanto: del 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; dal periodo 2021/2022, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno.

Peculiarità dell’Ace innovativa, a differenza dell’originaria, è che agli incrementi 2021 non si applica il criterio pro-rata temporis, ossia si assumono per l’intero importo, a prescindere dalla data del 2021 in cui sono effettuati.

Ciò significa che, ad esempio, un conferimento in denaro versato in data 31 maggio 2021 per € 400.000,00 entra nel conteggio per intero, come se fosse stato versato in data 1 gennaio 2021, invece di dover essere ragguagliato ad anno.

Ambito oggettivo

In assenza di diverse disposizioni, gli incrementi di capitale proprio rilevanti ai fini del calcolo del rendimento nozionale sono rappresentati da:

  • conferimenti in denaro dei soci;
  • rinunce dei soci ai crediti;
  • utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili.

A tale riguardo si precisa che tra le riserve indisponibili ai fini dell’agevolazione figurano, tra le altre, anche le riserve di rivalutazione.

Modalità di utilizzo

L’agevolazione può essere fruita dall’impresa alternativamente:

  • quale deduzione dal reddito imponibile Ires o Irpef;
  • quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote Ires o Irpef. Quest’ultima opzione rappresenta una delle novità introdotte dal L. 73/2021 al comma 3 dell’art. 19, mutuata dalle regole di cui al D.M. 03.08.2017 in materia di trasformazione delle eccedenze Ace in un credito d’imposta da utilizzare a riduzione dei versamenti IRAP.

La quantificazione del beneficio non varia a seconda dell’opzione prescelta, ma nel caso di opzione per il credito d’imposta, la fruizione può avvenire in via anticipata.

Infatti, a norma del medesimo comma 3, il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità telematiche, a partire “dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio”.

La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Ace, può essere presentata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Si precisa inoltre che il credito d’imposta può essere, alternativamente:

  • utilizzato in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo;
  • richiesto a rimborso;
  • ceduto a terzi (con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente).

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, né della quota di indeducibilità degli interessi passivi, non è produttivo di interessi e non è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti.

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Meccanismo di recapture

Si evidenzia che l’art. 19, co. 4 e 5, del D.L. 73/2021 prevede appositi meccanismi di recupero dell’agevolazione finalizzati al ricalcolo della stessa e al riversamento del beneficio, in tutto o in parte, in modo da scoraggiare situazioni di abuso caratterizzate da immissione solo temporanea di risorse in società.

Il recupero opera nel momento in cui vi siano riduzioni del patrimonio netto nei due periodi successivi al 2021, periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione maggiorata, quindi, per i soggetti solari, il 2022 ed il 2023.

La norma opera solo a seguito di riduzione del patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di bilancio, quindi, in buona sostanza, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci.

Il legislatore ha previsto due diversi meccanismi di restituzione del beneficio in funzione delle modalità con le quali è stato utilizzato.

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Qualora l’incentivo sia stato fruito avvalendosi dell’opzione per il credito d’imposta, il comma 4 prevede innanzitutto che sia recuperato il beneficio fiscale fruito anticipatamente, qualora nel 2021 si siano verificati decrementi del capitale proprio che hanno ridotto gli incrementi che hanno dato luogo al credito d’imposta; quindi, se la variazione del capitale proprio del periodo d’imposta 2021 risulta inferiore agli incrementi effettuati nello stesso periodo d’imposta, il credito d’imposta andrà restituito in proporzione alla differenza tra la predetta variazione del capitale proprio e gli incrementi. Analogo meccanismo di controllo è previsto per i 2 periodi d’imposta oggetto di osservazione e, quindi, per il 2022 e il 2023.

Qualora, invece, l’Ace Innovativa sia stata fruita secondo l’ordinario meccanismo di detassazione del reddito complessivo (mediante, quindi, l’apposita variazione in diminuzione operata in sede di dichiarazione dei redditi), il comma 5 dell’art. 19 prevede che:

  • se nel 2022 risulta una variazione in aumento inferiore a quella del 2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 deve essere restituito, attraverso una variazione in aumento del reddito complessivo del 2022, per un importo pari al 15% della differenza tra la variazione 2021 e la variazione 2022 (senza tener conto delle perdite di bilancio);
  • se nel 2023 risulta una variazione in aumento del capitale proprio inferiore rispetto a quella del 2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 è restituito con una variazione in aumento del reddito complessivo del 2023, per un importo pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2021 e quella 2023 (al netto dell’eventuale “ripresa” già effettuata nel 2022).

a cura di Eleonora Trassari

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