Dnsh, cosa è e in che modo condiziona ogni investimento
Il Dnsh (Do No Significant Harm) rappresenta uno dei principi cardine per guidare investimenti responsabili garantendo che ogni azione intrapresa contribuisca positivamente alla sostenibilità ambientale e sociale delle comunità.
La sua origine si spiega con la diretta necessità di trovare un equilibrio perfetto tra la crescita economica e la tutela dell’ecosistema, al fine di garantire che ogni singolo investimento sia posto in essere nel rispetto delle preziose risorse ambientali.
D’ora in avanti giocherà sempre più un ruolo centrale nelle dinamiche di incentivazione e finanziamento a livello comunitario e nazionale.
Prinicipio Dnsh: verso un futuro sostenibile
Il Dnsh (Do No Significant Harm) è un principio di politica ambientale europea che richiede di evitare o minimizzare il danno significativo all’ambiente causato dalle attività umane.
Sin dalla sua primissima entrata in scena ha segnato un punto di svolta nelle politiche ambientali, ponendo la tutela dell’ambiente al centro delle decisioni strategiche e operative e rappresentando, di fatto, un catalizzatore per la promozione di pratiche sostenibili e responsabili.
È proprio il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, che ha disposto che le uniche misure che possono essere oggetto di finanziamento, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, sono quelle che rispettano tale principio, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cosiddetto “Regolamento Tassonomia”.
Questo svolge un ruolo fondamentale nelle politiche europee in materia di finanza sostenibile in quanto va ad individuare i singoli criteri, sia essi quantitativi e qualitativi, per determinare come ogni attività economica possa contribuire o meno agli obiettivi di sostenibilità fissati dallo stesso Regolamento.
Si tratta di una classificazione delle attività in relazione all’impatto che le stesse hanno su sei obiettivi ambientali.
In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un’attività economica arrechi un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all’adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
- all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: – conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; – l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; – lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
- alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.
Il principio base della Tassonomia è che, per essere definita sostenibile, un’attività economica non solo deve contribuire in modo sostanziale ad uno degli obiettivi sopra elencati, ma non deve arrecare danno a nessuno dei restanti obiettivi ed è proprio questa la ratio del principio Dnsh.
Un approccio condiviso: Dnsh e Pnrr
Il principio Dnsh trova in prima istanza la sua applicazione pratica soprattutto nell’ambito del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
La Circolare del Mise n. 120820 del 28 marzo 2022 specifica i dettagli e le modalità di verifica al principio Dnsh tenendo conto delle condizioni di esclusione settoriali previste nell’ambito del Pnrr. Sono esclusi, ad esempio, alcuni codici Nace/Ateco come quelli di estrazione di carbone o di minerali metalliferi o trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.
Nella sua applicazione, gioca un ruolo essenziale la “valutazione di conformità al principio Dnsh”.
Essa si basa sui sei obiettivi precedentemente elencati e le misure devono essere valutate in relazione al loro impatto su ciascuno di essi.
La valutazione del rispetto del principio Dnsh coinvolge diverse fasi e procedure, che sono descritte dettagliatamente nella “Guida Operativa per il Rispetto del Principio di Non Arrecare Danno Significativo all’Ambiente” la quale nasce come supporto gli enti governativi nelle fasi di pianificazione, raccolta dati e controllo, offrendo indicazioni su criteri tassonomici, normative pertinenti e fattori chiave.
La guida ha al suo interno una mappatura delle iniziative previste nel Pnrr; schede descrittive per ogni area di intervento (ad esempio, costruzione di edifici, impianti fotovoltaici, piste ciclabili) con i relativi requisiti Dnsh, includendo riferimenti legislativi, requisiti Dnsh e criteri di verifica; ovvero liste di controllo per la verifica in ogni area di intervento.
La valutazione Dnsh comporta i seguenti passaggi:
- Identificazione delle misure
- Valutazione degli effetti
- Valutazione semplificata o sostanziale: se la misura è considerata a impatto nullo, trascurabile o in grado di contribuire in modo completo o sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale, la valutazione Dnsh può assumere una forma semplificata. Altrimenti, se la misura richiede una valutazione sostanziale del rispetto del principio Dnsh per almeno uno degli obiettivi, si procede alla fase successiva.
- Liste di controllo (checklist): per ciascuno degli obiettivi ambientali, vengono considerate le domande corrispondenti ai requisiti legali della valutazione Dnsh. Le risposte a queste domande devono concludersi con una valutazione negativa (“no”), indicando che non viene arrecato un danno significativo all’obiettivo ambientale specifico.
- Documentazione
Si ricorda che è importante consultare periodicamente sia la guida sia gli allegati, per star dietro ad ogni possibile integrazione o aggiornamento.
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La relazione Dnsh
Ma la relazione Dnsh è sempre obbligatoria?
Lo è per tutti gli investimenti e le riforme finanziati dal Pnrr e dal Fondo di Ripresa e Resilienza dell’Unione Europea.
Va redatta dalle amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti e delle riforme, in collaborazione con gli esperti ambientali e i soggetti attuatori delle misure, in conformità con le linee guida e le metodologie definite dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La relazione Dnsh deve essere presentata in diverse fasi del processo di attuazione delle misure, a partire dalla selezione dei progetti fino alla rendicontazione. In particolare, la relazione deve essere presentata al momento della presentazione del progetto, della valutazione della fattibilità, della selezione del progetto, della definizione del piano di attuazione, della rendicontazione e della verifica finale.
In altre parole, le aziende richiedenti i finanziamenti Pnrr devono dimostrare il loro impegno ambientale e fornire quanti più dettagli possibili sul rispetto del principio Dnsh.
Dovranno dunque dimostrare di essere sostenibili garantendo nei loro investimenti la totale assenza di impatti negativi significativi sull’ambiente.
a cura di Stefania La Bella
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