Credito d’imposta acquisto energia e gas: proroga secondo trimestre 2023

Credito d’imposta acquisto energia e gas: proroga secondo trimestre 2023

L’art. 4 del decreto legge 30 marzo 2023 n.34, “Decreto Bollette”, ha previsto la proroga del bonus bollette per l’acquisto di energia e gas anche per il secondo trimestre 2023, con un depotenziamento dell’aliquota da applicare.

Soggetti beneficiari

Il Bonus Energia imprese 2023 può essere richiesto da diverse tipologie di imprese, nello specifico:

  • Imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore, ai sensi del Decreto del Mise del 21 dicembre 2017);
  • Imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore);
  • Imprese diverse dalle due categorie precedenti, a condizione che siano in possesso di un contatore pari o superiore a 4,5 kW;
  • Imprese che operano nei settori dell’agricoltura, della pesca.

Aliquote

È stato previsto un depotenziamento delle aliquote da applicare, le quali variano in base alla tipologia di impresa che richiede il bonus bollette. In particolare:

  • Alle imprese energivore, gasivore e non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% sui costi sostenuti per l’acquisto della componente energetica durante il secondo trimestre del 2023;
  • Alle imprese non energivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% sui costi sostenuti per l’acquisto della componente energetica durante il secondo trimestre del 2023.

Modalità di calcolo

Il bonus bollette 2023 spetta alle imprese che abbiano subito un incremento superiore al 30% del prezzo per Kwh della spesa per acquistare l’energia.

Tale incremento va calcolato confrontando la spesa media riferita al primo trimestre 2023 (gennaio, febbraio, marzo) e la spesa media riferita allo stesso periodo dell’anno 2019.

Come specificato dalla circolare n. 13 del 13 maggio dell’Agenzia delle Entrate, per il calcolo del costo medio per Kwh della componente energia devono essere presi in considerazione:

  • i costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete);
  • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
  • la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Il credito d’imposta, poi, è riconosciuto se il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media, relativa al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mi-gas (il mercato infragiornaliero) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, ha subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Modalità e tempi di fruizione

Il Bonus bollette 2023 può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023.

Inoltre, questi crediti:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
  • non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi né sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi;
  • non sono soggetti ai limiti in materia di compensazione dei crediti, in particolare quello annuale di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e quello di 2 milioni di euro all’anno per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni riconosciute per i medesimi costi, a patto che il cumulo, non determini il superamento del costo sostenuto.
Cessione del credito

La normativa ha previsto un’ulteriore opzione per il credito d’imposta derivante dall’acquisto di energia e gas, vale a dire la cessione. Infatti, le aziende possono decidere di cedere a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, il proprio credito d’imposta, esclusivamente per intero, con possibilità di due ulteriori cessioni solo a banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Inoltre, si richiede che le imprese beneficiarie siano in possesso del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.

Adempimenti fiscali

Il credito d’imposta per l’acquisto di energia e gas deve essere indicato, nella dichiarazione dei redditi, all’interno della sezione I del quadro RU, con il codice credito R4 (imprese energivore), R5 (imprese non energivore).

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In particolare, la sezione I deve riportare l’indicazione di tutti i crediti d’imposta fruiti; essa dovrà quindi essere compilata tante volte quanti sono i crediti che il contribuente intende comunicare, avendone beneficiato nel periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce.

Per ogni beneficio goduto occorrerà indicare il codice identificativo del credito oltre alle ulteriori informazioni richieste.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.

A cura di Eleonora Trassari

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