Credito d’imposta Zes: la guida all’agevolazione per gli investimenti al Sud

Credito d'imposta Zes: la guida all'agevolazione per gli investimenti al Sud

A partire da gennaio 2024 la Zes unica sostituisce le precedenti 8 regolamentate dal decreto Mezzogiorno. Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un provvedimento normativo con cui sono stati raddoppiati i fondi stanziando ulteriori 1,6 miliardi di euro ai precedenti 1,8 miliardi, portando così a 3,2 miliardi di euro le risorse a disposizione per le imprese del mezzogiorno.

Si tratta di uno strumento ritenuto decisivo per dare impulso all’economia delle regioni del Meridione attraverso l’attrazione di investimenti, anche esteri, in attività produttive.

Tra le agevolazioni previste per le imprese che operano nell’area della Zes unica, figura un credito d’imposta riservato agli investimenti – effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 – per acquisto o leasing di beni strumentali per strutture produttive già esistenti o da realizzarsi, e per acquisto e leasing di terreni e immobili. In base a quanto stabilito dal decreto attuativo, le imprese dovranno comunicare l’ammontare gli investimenti agevolabili nella finestra di tempo che va dal 12 giugno al 12 luglio 2024.

Perché nasce la Zes unica

Le Zes (Zone economiche speciali) hanno trovato regolamentazione nel nostro ordinamento con il c.d. Decreto Mezzogiorno (D.L. n. 91/2017 e ss.mm) e le relative norme di attuazione emanate nel 2018 con il Dpcm n.12 del  25 gennaio 2018.

La disciplina accordava l’istituzione delle cosiddette Zone economiche speciali situate in aree individuate dalla normativa europea come “meno sviluppate” e “in transizione”, e che includessero, altresì, un’area portuale. Ciò, al fine di favorire quanto più possibile l’insediamento e lo sviluppo di nuove imprese che potessero trarre profitto dalle migliori condizioni presenti in termini economici, finanziari ed amministrativi. 

Sebbene le Zes siano state istituite nel 2017, sono poi diventate operative solo qualche anno dopo, nel biennio 2021-2022.

A dicembre 2023, in Italia le Zes erano otto (sei regionali e due interregionali) ed in particolare: 

  1. Zes Abruzzo (porto di Ancona)
  2. Zes Campagnia (porti di Napoli e Salerno)
  3. Zes Calabria (porto di Gioia Tauro)
  4. Zes Sicilia Orientale (porto di Catania)
  5. Zes Sicilia  Occidentale (porto di Palermo)
  6. Zes Sardegna (porti di Olbia e Cagliari)
  7. Zes Adriatica (costituita da Puglia e Molise ed incentrata sui porti di Bari e Brindisi)
  8. Zes Jonica (costituita da Puglia e Basilicata ed incentrata sul porto di Taranto).

In sede di conversione in legge del Decreto n. 124 del 2023, nella relazione è emerso che le Zes, così come erano state strutturate, non risultavano in alcun modo funzionali rispetto allo scopo della disciplina che le aveva istituite: vale a dire, per la promozione dello sviluppo delle Regioni del Mezzogiorno in un’ottica di rilancio strategico del sistema produttivo. 

Per tale ragione, il Decreto Legge ha istituito a far data dal 1° gennaio 2024 la nuova “Zona economica Speciale unica”, che supera la precedente suddivisione in 8 zone uniformandola alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Le imprese già esistenti e quelle di nuova costituzione nel perimetro della Zes unica avranno la possibilità di beneficiare di una serie di agevolazioni, tra cui, la più preminente, quella di un contributo sotto forma di credito d’imposta, con percentuali di gran lunga maggiori rispetto a quelle della precedente disciplina, in conformità alle disposizioni della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027.  

La sfida che si è posto il legislatore è quella di trarre vantaggio economico dalla messa in atto di una strategia unitaria.

Accorpare tutte le regioni in un’unica entità significa valorizzare al contempo la specificità produttiva ed industriale di ogni singolo territorio, con l’obiettivo di giungere, nel tempo, a colmare quel divario economico e sociale che oggettivamente ha sempre separato il Sud dalle aree più sviluppate del Paese. 

Beneficiari e investimenti agevolabili

Il credito d’imposta Zes unica si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, anche Pmi, che siano intenzionate all’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive rientranti nel perimetro operativo della Zes. 

Tra i settori ammessi sono compresi anche quelli della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e relativa loro trasformazione e commercializzazione.

Il beneficio non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti – esclusi magazzinaggio e del supporto ai trasporti – e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Sono agevolabili tutti quegli investimenti, realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (art. 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione), relativi a:

  1. Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano costituite nel perimetro Zes. 
  2. Acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Inoltre, per non incorrere nella fattispecie di rideterminazione dell’agevolazione, il bene dovrà essere mantenuto in azienda e concorrere alla produzione di valore per un periodo di tempo pari a 5 anni dalla messa in funzione.

Cosa cambia rispetto alle Zes territoriali

L’accorpamento in una Zes unica di tutti i territori regionali del Mezzogiorno è la caratteristica preminente di diversificazione rispetto alla precedente normativa. Ma vi è di più. 

Sicuramente è di notevole portata il potenziamento delle aliquote agevolative in relazione all’intensità di aiuto massima contenuta all’interno della Nuova carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. 

Facciamo un passo indietro ed analizziamo i benefici fiscali ante introduzione della Zes unica. 

Veniva riconosciuto un credito d’imposta in relazione a tutti gli investimenti posti in essere entro il 31 dicembre 2023, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto, con aliquota proporzionale alla dimensione e alla localizzazione dell’impresa. 

Si trattava di un credito da riferirsi ad investimenti effettuati in beni strumentali all’attività svolta, di uso durevole, ed idonei per l’utilizzo come strumento di produzione nel processo produttivo, nell’ambito di un progetto di investimento. 

Quest’ultimo, nel suo complesso, doveva avere ad oggetto alternativamente: 

  • la creazione di un nuovo stabilimento; 
  • l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; 
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, a condizione che l’attività d’impresa rimanesse in area Zes per almeno sette anni dal completamento dell’investimento.

In particolare, per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna era previsto un credito d’imposta pari a:

  • 45% per le piccole imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 25% per le grandi imprese.

Per le regioni Molise e Abruzzo, un credito d’imposta pari a:

  • 30% per le piccole imprese;
  • 20% per le medie imprese;
  • 10% per le grandi imprese.

Le aliquote del credito d'imposta Zes

Nella nuova forma della Zes unica sono previste condizioni ulteriori rispetto a quelle della previgente disciplina, talune delle quali più stringenti. 

In particolare: 

  1. il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
  2. non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.


È l’art. 16 del DL 124/2023
a disciplinare il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica. 
In particolare, prevede che per l’anno 2024 si debba riconoscere un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in una delle 8 Regioni Zes(come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lett. a) e c) – per la regione Abruzzo – del Tfue). Il credito d’imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla medesima Carta. 

L’intensità dell’aliquota agevolativa varia in relazione alle regioni, alle dimensioni dell’impresa e all’importo dell’investimento. Per le regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia il credito d’imposta è del 40%; per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna del 30%; in Abruzzo scende al 15%. In due aree specifiche, Taranto in Puglia e il Sulcis in Sardegna, l’aliquota base è fissata rispettivamente al 50% e al 40%.  

Tali massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese, nei casi in cui l’investimento non superi i 50 milioni di euro.

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Il decreto attuativo firmato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dettato i tempi per l’accesso all’agevolazione.
Le imprese interessate al credito d’imposta Zes avranno un mese di tempo, dal 12 giugno al 12 luglio, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che intendono sostenere entro il 15 novembre 2024, data limite per accedere all’incentivo. Oltre alla comunicazione preventiva,  sarà obbligatoria una certificazione, rilasciata dal revisore dei conti o da una società abilitata, che attesti le spese effettivamente sostenute.

Sembrerebbe che in tema di iter comunicativo ci troveremo dinanzi ad una rilevante novità. Tra il 18 novembre ed il 2 dicembre 2024 le imprese comunicheranno all’Agenzia delle Entrate per mezzo di un’attestazione il completamento dell’ivestimento entro il 15 novembre 2024. Su questo punto rimaniamo in attesa di nuove indicazioni date dai prossimi documenti di prassi.

Credito d'imposta Zes: la percentuale spettante

Alla chiusura dei termine del 12 luglio 2024, ultimo giorno utile per richiedere l’agevolazione, l’ammontare dei bonus richiesti è stato di 9.452.741.120 euro a fronte di 1.670 milioni di euro di risorse disponibili. Per tale ragione, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascuno beneficiario è pari al 17,6668% dell’importo del credito richiesto. Lo ha ufficializzato l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 luglio 2024.

Ciascun beneficiario potrà visualizzare il bonus fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Ade. Ricordiamo che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il codice tributo “7034”, istituito con risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024.

Un’altra risoluzione, la n.38/E, sempre del 22 luglio 2024, è destinata alle imprese che hanno usufruito del beneficio fiscale per aver avviato una nuova attività economica nelle Zes e per le quali, dopo aver aderito al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale, è decaduto il diritto all’agevolazione. Il codice tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’imposta sul reddito è il “2022”, denominato “Recupero Ires per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zes”.

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Cumulabilità con Bonus Mezzogiorno e altre agevolazioni

Sul tema della comulabilità con il Bonus Mezzogiorno, l’Agenzia, con risposta ad interpello (n. 94 del 17 aprile 2024), ha negato la possibilità di cumulo fra i due bonus, ritenendo che la lettura combinata delle due norme di agevolazione porti all’interpretazione secondo cui, il credito d’imposta per le aree Zes non possa qualificarsi come un beneficio fiscale “ulteriore” in base all’articolo 102, rispetto al credito d’imposta Mezzogiorno e che, anzi, il primo aggiungendosi ai medesimi investimenti ne rappresenti un mero potenziamento.

In definitiva, quindi, l’Agenzia conclude che i due bonus non possono ritenersi cumulabili, poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali ma, piuttosto, rappresentano un’unica agevolazione con diverse modulazioni. Dunque, per gli investimenti posti in essere a partire dal 2024 non sarà più possibile beneficiare del credito d’imposta per il Mezzogiorno. L’agevolazione è stata assorbita dal nuovo credito d’imposta Zes.

Non sarà possibile procedere al cumulo neanche con il nuovo credito d’imposta Transizione 5.0, come già chiarito dai riferimenti normativi di quest’ultima agevolazione.

Il credito d’imposta Zes è invece cumulabile con altre agevolazioni, come ad esempio il credito d’imposta beni strumentali 4.0 in quanto misura di carattere generale.

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La Zes unica e il Dl Agricoltura

Il Dl Agricoltura, approvato il 6 maggio 2024, introduce disposizioni urgenti per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
Tra le novità preminenti, la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta con uno stanziamento di fondi, pari a 130 milioni di euro, di cui 50 milioni per il 2024, per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura che effettuino acquisizioni di beni strumentali destinati in via diretta alle strutture produttive ubicate nella Zes unica.

Da evidenziare che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Il limite minimo dell’importo dei progetti di investimento è fissato invece a 50mila euro.

a cura di Stefania La Bella

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