Credito d'imposta Zes: la guida all'agevolazione per gli investimenti al Sud
A partire da gennaio 2024 la Zes unica sostituisce le precedenti 8 regolamentate dal decreto Mezzogiorno.
Si tratta di uno strumento ritenuto decisivo per dare impulso all’economia delle regioni del Meridione attraverso l’attrazione di investimenti, anche esteri, in attività produttive.
La Legge di Bilancio 2025, con una dotazione pari a 2,2 miliardi di euro, ha esteso il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (Zes unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, per acquisto o leasing di beni strumentali per strutture produttive già esistenti o da realizzarsi, e per acquisto e leasing di terreni e immobili.
Perché nasce la Zes unica
Le Zes (Zone economiche speciali) hanno trovato regolamentazione nel nostro ordinamento con il c.d. Decreto Mezzogiorno (D.L. n. 91/2017 e ss.mm) e le relative norme di attuazione emanate nel 2018 con il Dpcm n.12 del 25 gennaio 2018.
La disciplina accordava l’istituzione delle cosiddette Zone economiche speciali situate in aree individuate dalla normativa europea come “meno sviluppate” e “in transizione”, e che includessero, altresì, un’area portuale. Ciò, al fine di favorire quanto più possibile l’insediamento e lo sviluppo di nuove imprese che potessero trarre profitto dalle migliori condizioni presenti in termini economici, finanziari ed amministrativi.
Sebbene le Zes siano state istituite nel 2017, sono poi diventate operative solo qualche anno dopo, nel biennio 2021-2022.
A dicembre 2023, in Italia le Zes erano otto (sei regionali e due interregionali) ed in particolare:
- Zes Abruzzo (porto di Ancona)
- Zes Campagnia (porti di Napoli e Salerno)
- Zes Calabria (porto di Gioia Tauro)
- Zes Sicilia Orientale (porto di Catania)
- Zes Sicilia Occidentale (porto di Palermo)
- Zes Sardegna (porti di Olbia e Cagliari)
- Zes Adriatica (costituita da Puglia e Molise ed incentrata sui porti di Bari e Brindisi)
- Zes Jonica (costituita da Puglia e Basilicata ed incentrata sul porto di Taranto).
In sede di conversione in legge del Decreto n. 124 del 2023, nella relazione è emerso che le Zes, così come erano state strutturate, non risultavano in alcun modo funzionali rispetto allo scopo della disciplina che le aveva istituite: vale a dire, per la promozione dello sviluppo delle Regioni del Mezzogiorno in un’ottica di rilancio strategico del sistema produttivo.
Per tale ragione, il Decreto Legge ha istituito a far data dal 1° gennaio 2024 la nuova “Zona economica Speciale unica”, che supera la precedente suddivisione in 8 zone uniformandola alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Le imprese già esistenti e quelle di nuova costituzione nel perimetro della Zes unica avranno la possibilità di beneficiare di una serie di agevolazioni, tra cui, la più preminente, quella di un contributo sotto forma di credito d’imposta, con percentuali di gran lunga maggiori rispetto a quelle della precedente disciplina, in conformità alle disposizioni della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027.
La sfida che si è posto il legislatore è quella di trarre vantaggio economico dalla messa in atto di una strategia unitaria.
Accorpare tutte le regioni in un’unica entità significa valorizzare al contempo la specificità produttiva ed industriale di ogni singolo territorio, con l’obiettivo di giungere, nel tempo, a colmare quel divario economico e sociale che oggettivamente ha sempre separato il Sud dalle aree più sviluppate del Paese.
Da ultimo, il credito d’imposta per la Zona Economica Speciale unica (ZES unica) è stato esteso fino al 2025, con una dotazione di 2,2 miliardi di euro per investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025. Per accedere all’agevolazione, le imprese interessate dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, una comunicazione che indichi le spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle programmate fino al 15 novembre 2025.
Successivamente, per non decadere dal beneficio, sarà necessario trasmettere una comunicazione integrativa, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, attestante la realizzazione degli investimenti entro il termine stabilito del 15 novembre 2025.
Anche il Credito d’imposta Zes Agricoltura è stato prorogato per il 2025, con uno stanziamento di 50 milioni di euro. Le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura dovranno inviare all’Agenzia, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, una comunicazione relativa alle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e a quelle previste fino al 15 novembre 2025. Inoltre, sarà obbligatorio presentare una seconda comunicazione, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, per confermare le spese effettivamente sostenute.
Beneficiari e investimenti agevolabili
Il credito d’imposta Zes unica si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, anche Pmi, che siano intenzionate all’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive rientranti nel perimetro operativo della Zes.
Tra i settori ammessi sono compresi anche quelli della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e relativa loro trasformazione e commercializzazione.
Il beneficio non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti – esclusi magazzinaggio e del supporto ai trasporti – e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.
Sono agevolabili tutti quegli investimenti, realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (art. 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione), relativi a:
- Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano costituite nel perimetro Zes.
- Acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Inoltre, per non incorrere nella fattispecie di rideterminazione dell’agevolazione, il bene dovrà essere mantenuto in azienda e concorrere alla produzione di valore per un periodo di tempo pari a 5 anni dalla messa in funzione.
Cosa cambia rispetto alle Zes territoriali
L’accorpamento in una Zes unica di tutti i territori regionali del Mezzogiorno è la caratteristica preminente di diversificazione rispetto alla precedente normativa. Ma vi è di più.
Sicuramente è di notevole portata il potenziamento delle aliquote agevolative in relazione all’intensità di aiuto massima contenuta all’interno della Nuova carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Facciamo un passo indietro ed analizziamo i benefici fiscali ante introduzione della Zes unica.
Veniva riconosciuto un credito d’imposta in relazione a tutti gli investimenti posti in essere entro il 31 dicembre 2023, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto, con aliquota proporzionale alla dimensione e alla localizzazione dell’impresa.
Si trattava di un credito da riferirsi ad investimenti effettuati in beni strumentali all’attività svolta, di uso durevole, ed idonei per l’utilizzo come strumento di produzione nel processo produttivo, nell’ambito di un progetto di investimento.
Quest’ultimo, nel suo complesso, doveva avere ad oggetto alternativamente:
- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, a condizione che l’attività d’impresa rimanesse in area Zes per almeno sette anni dal completamento dell’investimento.
In particolare, per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna era previsto un credito d’imposta pari a:
- 45% per le piccole imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 25% per le grandi imprese.
Per le regioni Molise e Abruzzo, un credito d’imposta pari a:
- 30% per le piccole imprese;
- 20% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.
Le aliquote del credito d'imposta Zes
Nella nuova forma della Zes unica sono previste condizioni ulteriori rispetto a quelle della previgente disciplina, talune delle quali più stringenti.
In particolare:
- il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
- non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
È l’art. 16 del DL 124/2023 a disciplinare il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica.
In particolare, prevede che per l’anno 2024 si debba riconoscere un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in una delle 8 Regioni Zes(come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lett. a) e c) – per la regione Abruzzo – del Tfue). Il credito d’imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla medesima Carta.
L’intensità dell’aliquota agevolativa varia in relazione alle regioni, alle dimensioni dell’impresa e all’importo dell’investimento. Per le regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia il credito d’imposta è del 40%; per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna del 30%; in Abruzzo scende al 15%. In due aree specifiche, Taranto in Puglia e il Sulcis in Sardegna, l’aliquota base è fissata rispettivamente al 50% e al 40%.
Tali massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese, nei casi in cui l’investimento non superi i 50 milioni di euro.
Il decreto attuativo firmato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dettato i tempi per l’accesso all’agevolazione.
Per accedere all’agevolazione, le imprese interessate dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, una comunicazione che indichi le spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle programmate fino al 15 novembre 2025.
Successivamente, per non decadere dal beneficio, sarà necessario trasmettere una comunicazione integrativa, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, attestante la realizzazione degli investimenti entro il termine stabilito del 15 novembre 2025.
Credito d'imposta Zes: la percentuale spettante
Il credito d’imposta per le imprese situate nella Zes unica ha raggiunto il massimo livello previsto, pari al 100% dell’importo richiesto, come stabilito dal provvedimento Prot. n. 446421/2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Inizialmente, il riparto assegnava alle imprese solo il 17,7% di quanto richiesto, ma i successivi rifinanziamenti hanno permesso di raggiungere l’intera copertura.
Per gli investimenti effettuati, il credito d’imposta varia in base all’area geografica:
– 40% dei costi nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
– 30% in Basilicata, Molise e Sardegna.
– Percentuali superiori, fino al 50%, sono applicabili per aree specifiche individuate come prioritarie in Puglia e Sardegna.
Piccole e medie imprese beneficiano di un incremento del credito, rispettivamente del 20% e del 10%.
Le imprese devono mantenere la loro attività all’interno della Zes per almeno cinque anni successivi al completamento degli investimenti, pena la perdita dei benefici.
Ciascun beneficiario potrà visualizzare il bonus fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Ade. Ricordiamo che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con il codice tributo “7034”, istituito con risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024.
Un’altra risoluzione, la n.38/E, sempre del 22 luglio 2024, è destinata alle imprese che hanno usufruito del beneficio fiscale per aver avviato una nuova attività economica nelle Zes e per le quali, dopo aver aderito al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale, è decaduto il diritto all’agevolazione. Il codice tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’imposta sul reddito è il “2022”, denominato “Recupero Ires per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zes”.
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Cumulabilità con credito d'imposta Mezzogiorno e Transizione 5.0
Sul tema della comulabilità con il Bonus Mezzogiorno, l’Agenzia, con risposta ad interpello (n. 94 del 17 aprile 2024), ha negato la possibilità di cumulo fra i due bonus, ritenendo che la lettura combinata delle due norme di agevolazione porti all’interpretazione secondo cui, il credito d’imposta per le aree Zes non possa qualificarsi come un beneficio fiscale “ulteriore” in base all’articolo 102, rispetto al credito d’imposta Mezzogiorno e che, anzi, il primo aggiungendosi ai medesimi investimenti ne rappresenti un mero potenziamento.
In definitiva, quindi, l’Agenzia conclude che i due bonus non possono ritenersi cumulabili, poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali ma, piuttosto, rappresentano un’unica agevolazione con diverse modulazioni. Dunque, per gli investimenti posti in essere a partire dal 2024 non sarà più possibile beneficiare del credito d’imposta per il Mezzogiorno. L’agevolazione è stata assorbita dal nuovo credito d’imposta Zes.
Il credito d’imposta Zes è invece cumulabile con altre agevolazioni, come ad esempio il credito d’imposta beni strumentali 4.0 in quanto misura di carattere generale.
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda la possibilità di cumulo tra il credito d’imposta Transizione 5.0 e il credito d’imposta ZES Unica (Mezzogiorno) e Zona Logistica Semplificata (ZLS).
L’articolo 1, comma 427, lettera h), della legge di bilancio ha modificato il comma 18 dell’articolo 38 del DL 19/2024 (convertito dalla L. 56/2024), eliminando il precedente divieto di cumulabilità tra il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, e quello relativo agli investimenti nella Zes Unica. Le disposizioni in oggetto di cui al comma 427 si applicano a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024, ampliando così le opportunità per le imprese che desiderano accedere a più agevolazioni fiscali per i propri progetti di sviluppo e innovazione nelle aree designate.
La Zes unica e il Dl Agricoltura
Il Dl Agricoltura, approvato il 6 maggio 2024, introduce disposizioni urgenti per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
Tra le novità preminenti, la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta con uno stanziamento di fondi, pari a 130 milioni di euro, di cui 50 milioni per il 2024, per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura che effettuino acquisizioni di beni strumentali destinati in via diretta alle strutture produttive ubicate nella Zes unica.
Da evidenziare che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Il limite minimo dell’importo dei progetti di investimento è fissato invece a 50mila euro.
Anche il Credito d’imposta Zes Agricoltura è stato prorogato per il 2025, con uno stanziamento di 50 milioni di euro. Le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura dovranno inviare all’Agenzia, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, una comunicazione relativa alle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e a quelle previste fino al 15 novembre 2025. Inoltre, sarà obbligatorio presentare una seconda comunicazione, tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025, per confermare le spese effettivamente sostenute.
a cura di Stefania La Bella
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