Credito d’imposta Zes, il requisito della novità per gli immobili strumentali

Credito d'imposta Zes, il requisito della novità per gli immobili strumentali

L’art. 4 del D.L 20 giugno 2017 n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno” – convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017 n. 123 – al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, sia delle imprese già operanti, sia per l’insediamento di nuove imprese, ha previsto l’istituzione delle cosiddette Zes, Zone Economiche Speciali, all’interno delle quali le imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative. 

La recente risposta n.310/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha generato particolare fermento sostenendo la tesi che, anche per l’acquisto di beni immobili strumentali, sia necessario che gli stessi possiedano il requisito della novità. Un’interpretazione non condivisibile. 

Zes e agevolazioni fiscali

Le Zes si identificano come zone geograficamente delimitate, entro i confini dello Stato, che abbiano un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un’area portuale. 

Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un’attività economica o investimenti di natura incrementale nella Zes, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

  • Procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, con accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati;
  • Accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico delle Zes;
  • Estensione del credito d’imposta L. 28 dicembre 2015 art. 1 commi 98 e seguenti, agli investimenti nelle aree Zes, per l’acquisto di beni strumentali. 

L’art. 57 del D.L. 31 maggio 2021 – convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108 – ha introdotto importanti novità per quanto concerne il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree Zes, modificando l’art. 5 del D.L. 91/2017. Il credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 98 e seguenti della L. 208/2015 viene infatti prorogato fino al 31 dicembre 2022 per l’acquisto di beni strumentali nelle aree Zes raddoppiando il limite massimo per ogni progetto di investimento a 100 milioni di euro, estendendo lo stesso credito all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti. 

L’art. 37 del Pnrr 2 del 30 aprile 2022 ha apportato importanti modifiche all’art. 5, comma 2 del D.L. 91/2017, estendendo il credito d’imposta all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. 

Potrà quindi essere agevolato l’acquisto di un terreno su cui verrà costruito l’immobile strumentale, così come l’acquisto di un fabbricato da demolire e ricostruire, ed infine anche ampliare un immobile strumentale che rientri in un’area Zes. 

Potranno essere agevolati gli acquisti di beni strumentali avvenuti a partire dalla data del Dpcm istitutivo della Zona Economia Speciale al 31 dicembre 2022, mentre l’acquisto di immobili strumentali potrà essere richiesto per le acquisizioni avvenute dal 1’ giugno 2021 al 31 dicembre 2022.

Con la Legge di bilancio 29 dicembre 2022 n. 197 si è avuta una proroga fino al 31/12/2023.

Il requisito della novità

Come esposto in precedenza, il credito d’imposta, dal 1° giugno 2021, è stato esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti. In seguito, a partire dal 1° maggio 2022, è stato allargato all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento degli stessi ed all’acquisto di terreni.

L’interrogativo che in questo biennio, dall’introduzione degli immobili strumentali tra gli attivi agevolabili, ha creato maggiori dubbi, riguarda proprio la novità legata a questi ultimi. 

L’art. 5 del D.L. 31 maggio 2021 rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La L.208 però, non annovera fra i beni agevolabili i beni immobili, risultando evidente che non possa applicarsi a quest’ultimi, un requisito previsto da un’altra disposizione normativa, prevedendo il requisito della novità su tipologie di beni diversi, che non comprendono gli immobili strumentali.

Da notare, inoltre, che l’aggiunta, sempre nel citato art. 5, dell’estensione del credito all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, sia stata inserita nell’ultimo periodo, ovvero prima del rinvio alle disposizioni di cui alla L. 208/2015. Questo a precisazione che, la novità, non possa essere in alcun modo legata all’acquisto degli immobili strumentali.

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO

Iscriviti alla newsletter di Ransomtax per ricevere tutte le notizie

Gli immobili strumentali

Focalizzando l’attenzione sull’aspetto prettamente agevolativo della misura, analizzandone la ratio, essa nasce per incentivare gli investimenti in determinate zone svantaggiate del Paese, al fine di creare posti di lavoro e supportarne la crescita economica. Appare quindi fuori da ogni logica voler prevedere l’agevolazione dei soli immobili di nuova costruzione, venendosi a creare una situazione forse ancor più di degrado, abbandonando immobili già presenti  e inutilizzati.

A sciogliere ogni eventuale dubbio, occorre evidenziare quanto riportato all’interno dell’art. 5 del D.L. 91/2017 al comma 4: “l’agevolazione è concessa nel rispetto di tutte le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall’articolo 14”. 

Tale Regolamento all’art. 14 comma 6, esplicita in maniera chiara ed evidente, che il requisito della novità non sussiste per l’acquisizione di uno stabilimento.

In merito invece alla risposta n. 310/2023 dell’AdE riguardo alla “novità” per i beni immobili, in cui viene sottolineato il richiamo al comma 98 della L.208/2015, ovvero che il requisito della novità debba essere applicato anche agli immobili strumentali, non si può che ricollegarlo al caso oggetto di interpello, cioè che la società istante fosse già conduttrice dell’immobile oggetto di parere, a partire dal 2015, ovvero prima dell’istituzione del credito Mezzogiorno, e conseguentemente del credito Zes, non rappresentandosi difatti, in questo specifico caso, il requisito della novità, vista la presenza di un contratto di affitto d’azienda per l’utilizzo dell’immobile, anteriore all’istituzione della misura.

Un’importante definizione di investimento iniziale, viene esplicitata dagli orientamenti 98/C 74/06, i quali dettano i criteri di compatibilità degli aiuti di stato a finalità regionale con il mercato comune, la quale recita che “Per investimento iniziale s’intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente o all’avviamento di un’attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento)”. 

La suddetta definizione viene richiamata da parte dell’AdE all’interno dell’interpello n. 915-14/2018.

Nello stesso interpello, l’AdE dà una definizione di intervento strutturale: “in quanto inteso ad aumentare la capacità produttiva delle attrezzature e dei macchinari esistenti, con l’aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva”. 

A parere nostro, l’unica ragione in virtù della risposta fornita da parte dell’AdE in merito al requisito della novità, non può che essere ancorata alla precedente conduzione dell’immobile a partire dal 2015 da parte dell’interpellante, e non perché l’immobile non sia di nuova costruzione. 

Se invece l’intenzione dell’AdE – attraverso la risposta fornita – dovesse essere quella di allargare il requisito della novità a qualsiasi immobile già esistente, facendo difatti rientrare tra quelli ammissibili solo quelli di nuova costruzione, risulta evidente, senza dubbio alcuno, che essa stia sovrapponendo una legge interna ad un regolamento europeo, venendo meno il principio di gerarchia delle fonti.

a cura di Giuseppe Caprì e Piero Midiri

Richiedi maggiori informazioni

Lascia i tuoi dati. Ti ricontatteremo per fornirti tutto il supporto di cui hai bisogno

PRENOTA UNA CONSULENZA GRATUITA

X