Bonus Sponsorizzazioni sportive: credito di imposta del 50% per il 2024
Il decreto Omnibus, all’articolo 4 (n. 113 del 9 agosto 2024), ha prorogato il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari posti in essere a favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
L’agevolazione riguarda tutti gli investimenti effettuati dal 10 agosto al 15 novembre 2024.
A breve, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicherà l’avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.
Soggetti beneficiari
Destinatari del bonus Sponsorizzazioni sportive sono lavoratori autonomi, imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che certificano di svolgere attività sportiva giovanile.
Tali soggetti devono avere ricavi, di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), Tuir, prodotti in Italia almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non troverà applicazione.
Restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime agevolato di cui alla L. 398/1991.
Modalità di accesso al bonus Sponsorizzazioni sportive
Il credito d’imposta, come per il passato, è pari al 50% degli investimenti effettuati e spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento diversi dal contante (carte di credito/debito, prepagate, assegni bancari o circolari).
Il bonus, in particolare, viene riconosciuto nella misura del 50% dell’investimento effettuato, Iva esclusa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni degli aiuti “de minimis”.
Inoltre, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Misura del credito di imposta
Gli investimenti pubblicitari devono essere di importo non inferiore a 10.000 euro e rivolti a enti con ricavi in Italia tra 150.000 euro e 15 milioni di euro.
In caso di insufficienza di risorse, si procederà a una ripartizione proporzionale tra i beneficiari.
Il credito d’imposta è utilizzabile solo per compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le agevolazioni fiscali sono concesse in conformità con i regolamenti UE sugli aiuti “de minimis”.
Per i soggetti eroganti, il corrispettivo sostenuto va a costituire spesa di pubblicità legata alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi. L’incentivo viene dato a condizione che i pagamenti vengano effettuati con versamento bancario o postale o con altri metodi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97.
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Tempistica di presentazione delle domande
Si rimane in attesa della pubblicazione, sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.
a cura di Centro Studi Ransomtax
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