Bonus Pubblicità, i costi per le agenzie non sono agevolabili

Bonus Pubblicità, i costi per le agenzie non sono agevolabili

I costi di intermediazione sostenuti da un’impresa per lo svolgimento di campagne pubblicitarie non rientrano tra quelli agevolabili con il credito d’imposta previsto dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, il cosiddetto Bonus Pubblicità. La conferma è arrivata dalla Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello (n.548/2022) presentato da una società che si occupa della realizzazione di campagne pubblicitarie. L’Agenzia ha ribadito che il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione non potrà rientrare nel beneficio fiscale

La risposta all'interpello n.548/2022

L’interpello è stato presentato da una società che svolge attività di agenzia di pubblicità, grafica e web, occupandosi di ideare, realizzare e pianificare campagne pubblicitarie.
L’istante chiede di sapere se sia possibile fatturare i mezzi pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, precedentemente acquistati dagli organi di informazione alla propria clientela, offrendo al tempo stesso servizi complementari rispetto a quelli agevolati.

In conclusione, l’agenzia di pubblicità vuol sapere se il cliente finale possa procedere alla richiesta del contributo, per i soli servizi agevolabili, anche se essi vengono forniti per tramite di agenzie di marketing (come la stessa società istante) e non direttamente dalle emittenti televisive e radiofoniche.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata negativa, in quanto, come riportato nell’art. 3, comma 2, del D.L. 50/2017, viene disposto che: «ai soli fini dell’attribuzione del credito d’imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso».

La Faq del Dipartimento per l'informazione e l'editoria

La risposta all’interpello è ulteriormente confermato dalla Faq pubblicata sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui si precisa che: «Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche ad esso funzionale o connesso. Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità. Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrò essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria».

In conclusione, l’Agenzia chiarisce che, nell’ipotesi in cui in soggetto realizzi un investimento in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione dell’agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Restano, quindi, esclusi in ogni caso i costi di servizio svolti dalla società di intermediazione.

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Viene inoltre specificato che, i documenti rappresentativi dei costi ammissibili, cioè le fatture, dovranno contenere separata indicazione delle voci di spesa sostenute per campagne pubblicitarie, rispetto al costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.

In nessun caso, comunque, l’agevolazione può essere fruita da un soggetto che opera nella qualità di intermediario, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti sostenuti di cui al D.L. 50/2017.

Ricordiamo che per quanto concerne gli investimenti pubblicitari sostenuti nell’anno 2022, sulle emittenti televisive e radiofoniche e quotidiani e periodici anche online, a partire da gennaio 2023 potranno essere presentate le dichiarazioni riguardo le spese effettivamente sostenute, al fine di poter ottenere la concessione del relativo credito d’imposta.

a cura di Piero Midiri

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