Bonus pubblicità: cosa cambia dal 2023
Il decreto Energia (D.L. n.17/2022) ripristina, a partire dal 2023, il regime ordinario del Bonus pubblicità con un contributo in termini di credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale, limitatamente però alle spese effettuate su stampa quotidiana e periodica.
Lo sport, infatti, riveste non solo un ruolo fondamentale a livello economico, ma anche e soprattutto sociale. Da qui l’esigenza di incentivare gli investimenti nel comparto, anche tramite le sponsorizzazioni sportive.
Evoluzione del Bonus Pubblicità
Per il primo anno di vigenza dell’agevolazione, il 2018, è stato previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati dalla imprese in campagne pubblicitarie, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
A partire dal 2019, con il decreto Cultura (art.3-bis, Dl 59/2019), il credito d’imposta per la pubblicità è stato previsto in misura unica pari al 75% del valore incrementale.
Per il 2020, il decreto Cura Italia, (art.98 comma 1, Dl 18/2020) ha introdotto un regime “straordinario”, successivamente rafforzato dal decreto Rilancio (art.186, Dl 34/2020) e dal decreto Agosto (art.96, comma 1 Dl 104/2020) rimasto in vigore anche nelle successive annualità 2021 e 2022 (art.1 comma 608, L.178/2020 e art.67, comma 10, Dl 73/2021).
Le novità del 2023: il ritorno del regime ordinario
Ritorno all’approccio incrementale ed esclusione dall’agevolazione degli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Sono queste le due principali novità apportate con la conversione in legge del decreto Energia (D.L. n.17/2022).
Il regime straordinario, intervenuto a partire dal 2020 (e ancora presente fino al 2022), prevedeva che il beneficio in termini di credito d’imposta, pari al 50%, venisse applicato sull’intero valore dell’investimento effettuato.
Ciò, comportava dunque la possibilità di accedere all’agevolazione anche nei casi in cui non erano stati sostenuti investimenti nelle annualità precedenti sui medesimi mezzi di informazione.
Dal 1° gennaio 2023, il credito d’imposta sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla categoria stampa (anche on line).
Il ritorno al regime ordinario ha come diretta conseguenza il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.
Chi non potrà accedere al Bonus Pubblicità
A partire dal 2023, sarà dunque ripristinato il regime “ordinario” del Bonus Pubblicità.
A seguito delle novità apportate con decreto Energia, non potranno accedere al bonus:
- Le società neo costituite;
- Chi effettua investimenti esclusivamente nella categoria radio e tv;
- Chi non raggiunge l’incremento minimo dell’1% rispetto all’investimento effettuato nell’annualità precedente.
a cura di Giuseppe Caprì
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