bonus moda credito di imposta

Bonus Moda, un credito d’imposta del 30% per le rimanenze di magazzino

Un bonus sotto forma di credito d’imposta per sostenere le imprese del settore tessile, moda e accessori che, a causa dell’emergenza Covid, hanno registrato un aumento delle rimanenze finali. L’agevolazione è stata inizialmente introdotta per il 2020 con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto Rilancio (Dl. 19 maggio 2020, n. 34), Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 48 bis (in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 – serie generale). Con il decreto Sostegni-bis l’agevolazione è stata estesa anche al 2021. Dopo l’individuazione dei codici Ateco dei destinatari, l’Agenzia delle Entrate ha definito il modello di comunicazione e le modalità di accesso.

Un aiuto per l'emergenza Covid

La misura mira a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

Limitatamente al 2020 e al 2021, ai soggetti esercenti attività d’impresa nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) sarà riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Quindi i periodi di riferimento sono 2017, 2018 e 2019 per le rimanenze del 2020; 2018, 2019 e 2020 per le eccedenze di magazzino che si registreranno a fine 2021.

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse. Inizialmente il tetto era stato fissato a 45 milioni di euro. Con il Dl Sostegni-Bis sono stati stanziati 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022.

Esempio calcolo rimanenze finali

Supponiamo che le rimanenze al 31 dicembre 2017 ammontino a 10.000 euro, quelle al 31 dicembre 2018 a 5.500 euro e quelle al 31 dicembre 2019 a 9.000 euro. La media del triennio precedente sarà pari a 8.167 euro. A causa del Covid, il valore delle eccedenze al 31 dicembre 2020 ammonterà a 15.000 euro, con un incremento rispetto al triennio precedente pari quindi 6.833 euro.

Il credito d’imposta, salvo diverse indicazioni di calcolo contenute nel futuro decreto attuativo, ammonterà quindi a 2.041 euro. Tale credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24 nell’anno 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare o nell’esercizio successivo a quello in corso al 19 luglio 2020 per gli altri.

Il decreto attuativo del credito d'imposta rimanenze di magazzino

Le aziende che potranno accedere al beneficio sono quelle che hanno il bilancio certificato. Le aziende non soggette, invece, all’obbligo del bilancio certificato dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze finali redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

L’articolo 8 del Dl Sostegni-bis stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta per le rimanenze di magazzino devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stati definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 262282 dell’11 ottobre 2021.

 

La comunicazione è suddivisa in quattro sezioni. In una di queste vanno indicate le rimanenze finali, la media dei tre periodi d’imposta precedenti e il credito d’imposta. Servirà inoltre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei limiti del Quadro temporaneo e con l’indicazione degli aiuti già ricevuti.

Una volta giunta l’autorizzazione delle misura da parte della Commissione Ue, saranno resi noti i termini per la presentazione delle comunicazioni relative ai due periodi di imposta oggetto dell’intervento (2020 e 2021).

Le comunicazioni per richiedere il Bonus Moda potranno essere inviate esclusivamente in via telematica, da parte dello stesso contribuente o da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate.

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini, il direttore dell’Agenzia renderà nota la quota percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile, ripartita in base alle risorse disponibili.

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L'elenco dei codici Ateco che possono richiedere il Bonus Moda

Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto contenente l’elenco dei Codici Ateco delle imprese che hanno diritto al credito d’imposta del 30% in favore del settore del tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

Rientrano nei suddetti settori le attività economiche corrispondenti ai seguenti codici Ateco 2007:

  • 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
  • 13.20.00 Tessitura
  • 13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
  • 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
  • 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
  • 13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
  • 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette
  • 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
  • 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
  • 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
  • 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • 13.99.10 Fabbricazione di ricami
  • 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
  • 13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
  • 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
  • 14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
  • 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
  • 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
  • 14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
  • 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
  • 14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
  • 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
  • 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
  • 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
  • 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
  • 15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
  • 15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
  • 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
  • 15.20.10 Fabbricazione di calzature
  • 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
  • 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
  • 16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
  • 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
  • 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
  • 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
  • 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
  • 32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
  • 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
  • 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
  • 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini.

 

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