Bonus carburante autotrasporto: credito d'imposta del 28%
Il bonus carburante autotrasporto è stato previsto dal D.L. Aiuti al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dal consistente aumento dei prezzi carburante e si sostanzia in un credito d’imposta per gli autotrasportatori pari al 28% delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio nel primo trimestre del 2022.
Dal 12 settembre 2022 sarà attiva la piattaforma sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e i soggetti interessati avranno i successivi 30 giorni per inoltrare le istanze, ricordando che il credito verrà assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Il D.L. n.50/2022, art. 3
All’articolo 3 del Decreto Aiuti del 17 maggio 2022 è stato previsto un credito d’imposta pari al 28% delle spese sostenute da parte degli autotrasportatori per l’acquisto di gasolio per i propri mezzi nell’arco del primo trimestre del 2022, al netto dell’IVA.
Il bonus carburante, quindi, nasce dall’esigenza di mitigare gli effetti economici negativi dell’aumento del prezzo del gasolio a causa della guerra in Ucraina.
Destinatari del bonus carburante autotrasporto
I soggetti che possono accedere al bonus carburante sono le imprese che:
- hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- svolgono attività di trasporto merci;
- sono iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l’anno 2022 al momento della presentazione della domanda;
- sono impegnate in attività di logistica e trasporto merci per conto di terzi;
- utilizzano veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore.
Modalità di presentazione dell’istanza
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha reso noto con un comunicato stampa del 3 settembre 2022 che la piattaforma per presentare domanda per il bonus carburante sarà on-line a partire dal 12 settembre 2022 e sarà operativa per i 30 giorni successivi a tale data.
Per accedere alla piattaforma sarà necessario effettuare l’accesso utilizzando le credenziali di identità digitale Spid, Cie o Cns, specificando se si agisce per se stessi, per l’azienda di cui si è titolare o per un’azienda di cui si è rappresentante legale o incaricato.
I richiedenti dovranno allegare dei documenti relativi alle fatture e alle targhe dei veicoli coinvolti, vale a dire:
- Tipo di fattura (Carb/No Carb);
- Importo totale della fattura esposto al lordo dell’Iva;
- Importo totale della fattura richiesto a rimborso esposto al lordo dell’Iva;
- Targhe;
- Contratto di noleggio (Sì/No);
- Codice paese automezzo, ossia il codice Iso;
- Identificativi Sdi delle fatture d’acquisto di gasolio effettuato in Italia. È possibile inserire anche fatture di acquisto di fornitori con sede legale all’estero, a condizione che nell’istanza venga indicato “operazione netting”.
Il credito d’imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
La presentazione delle domande determina l’avvio della fase di controllo da parte del Mit attraverso il Consap Spa. che, a completamento delle verifiche, trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle aziende ammesse a fruire dell’agevolazione, con conseguente indicazione dell’importo concesso.
Da questo momento, decorrono 10 giorni trascorsi i quali il bonus carburante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Age, con codice tributo ancora da emettere.
L’ammontare del credito non deve superare l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; inoltre, tale credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è esente dai limiti previsti sulla compensazione.
Il bonus carburante autotrasportatori è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
a cura di Eleonora Trassari
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