Bonus bollette 2023: prorogato il credito di imposta per le imprese

Bonus bollette 2023: cessione e compensazione del credito entro il 15 novembre

La legge di bilancio 2023 (L.197/2022) e l’art. 4 del decreto legge 30 marzo 2023 n.34, “Decreto Bollette”, hanno prorogato anche per il primo ed il secondo trimestre 2023 il credito d’imposta relativo all’acquisto di energia e gas da parte delle imprese. 
Il 29 settembre 2023 è, però, stato pubblicato il Decreto Proroghe, il quale anticipa il termine di utilizzo in compensazione o la cessione del citato credito, identificando come termine ultimo il 15 novembre 2023 e non più il 31 dicembre 2023.

Bonus bollette: soggetti beneficiari

Il Bonus Energia imprese 2023 può essere richiesto da diverse tipologie di imprese, nello specifico:

  • Imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore, ai sensi del Decreto del Mise del 21 dicembre 2017);
  • Imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore);
  • Imprese diverse dalle due categorie precedenti, a condizione che siano in possesso di un contatore pari o superiore a 4,5 kW;
  • Imprese che operano nei settori dell’agricoltura, della pesca.

Aliquote

La legge di Bilancio 2023 prevede aliquote diversificate in base alla tipologia di imprese che richiede il bonus bollette. In particolare:

  • Alle imprese energivore e gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% sui costi sostenuti per l’acquisto della componente energetica durante il primo trimestre del 2023;
  • Alle imprese non energivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% sui costi sostenuti per l’acquisto della componente energetica durante il primo trimestre del 2023;
  • Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% sui costi sostenuti per l’acquisto della componente energetica durante il primo trimestre del 2023;
  • Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% sui costi sostenuti per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali durante il primo trimestre 2023;
  • Alle imprese energivore, gasivore e non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% sui costi sostenuti per l’acquisto della componente energetica durante il secondo trimestre del 2023;
  • Alle imprese non energivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% sui costi sostenuti per l’acquisto della componente energetica durante il secondo trimestre del 2023.

Modalità di calcolo

Il bonus bollette 2023 spetta alle imprese che abbiano subito un incremento superiore al 30% del prezzo per Kwh della spesa per acquistare l’energia.

Con riferimento al primo trimestre 2023, tale incremento va calcolato confrontando la spesa media riferita al quarto trimestre 2022 (settembre, ottobre, novembre e dicembre) e la spesa media riferita allo stesso periodo dell’anno 2019.

Prendendo in considerazione, invece, il secondo trimestre 2023, è necessario confrontare la spesa media riferita al primo trimestre 2023 e la spesa media riferita allo stesso periodo dell’anno 2019.

Come specificato dalla circolare n. 13 del 13 maggio dell’Agenzia delle Entrate, per il calcolo del costo medio per Kwh della componente energia devono essere presi in considerazione:

  • i costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete);
  • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
  • la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Il credito d’imposta, poi, è riconosciuto se il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media, relativa al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mi-gas (il mercato infragiornaliero) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, ha subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Modalità e tempi di fruizione

Il Bonus bollette 2023, ad oggi, può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 non più entro il 31 dicembre 2023, bensì entro il 15 novembre 2023.

Inoltre, questi crediti:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
  • non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi né sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi;
  • non sono soggetti ai limiti in materia di compensazione dei crediti, in particolare quello annuale di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e quello di 2 milioni di euro all’anno per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni riconosciute per i medesimi costi, a patto che il cumulo, non determini il superamento del costo sostenuto.

Cessione del credito

La normativa ha previsto un’ulteriore opzione per il credito d’imposta derivante dall’acquisto di energia e gas, vale a dire la cessione. Infatti, le aziende possono decidere di cedere a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, il proprio credito d’imposta, esclusivamente per intero, con possibilità di due ulteriori cessioni solo a banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Inoltre, si richiede che le imprese beneficiarie siano in possesso del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.

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Codici tributo

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia del primo e secondo trimestre 2023. In dettaglio:

  • 7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

a cura di Eleonora Trassari

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