Accesso al credito con la Nuova Sabatini: caratteristiche e modalità operative

Accesso al credito con la Nuova Sabatini: caratteristiche e modalità operative

Nel panorama della finanza agevolata, a livello nazionale, la Nuova Sabatini rappresenta la misura agevolativa più antica in Italia, infatti basti pensare che fonda le sue radici nel lontano 1965 quando venne approvata per la prima volta come strumento di supporto al percorso di crescita delle imprese italiane.
La Nuova Sabatini è la misura maggiormente agevole e conveniente, stanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo principale di facilitare l’accesso al credito delle imprese così da aumentare la competitività del Paese.

Imprese beneficiarie

Con la Nuova Sabatini vengono sostenuti tutti gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali funzionali all’attività d’impresa. Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.
Le domande si sono aperte in data 1 gennaio 2023 e saranno attive fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Ad oggi i fondi sono però quasi agli sgoccioli: secondo il contatore presente sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a giugno 2024, le risorse occupate risultano al 98% con un residuo pari a euro 99.441.740 a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 4.601.862.734.

Il finanziamento/leasing può essere richiesto dalle piccole e medie imprese con sede operativa in Italia. L’erogazione è subordinata alla valutazione del merito di credito dell’impresa da parte dell’istituto bancario/società di leasing. Gli investimenti devono essere caratterizzati dall’autonomia funzionale dei beni e gli stessi devono altresì avere una diretta correlazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

Le Pmi alla data di presentazione della domanda devono:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
c) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d) non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
e) avere sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Tipologia di beni e agevolazione

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile; a software e tecnologie digitali. Vengono dunque ricompresi nell’agevolazione anche arredi e attrezzature (che rientrano nello stato patrimoniale), ma non materiali di consumo.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

L’investimento può andare da un minimo di 20 mila euro a un massimo di 4 milioni di euro e deve essere ultimato in un range temporale di 12 mesi successivi all’ottenimento dell’agevolazione. Per completezza, va ricordato che per i finanziamenti/leasing stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti è stato prorogato di ulteriori 6 mesi.

Il programma d’investimento deve essere avviato in data successiva – ossia in data non coincidente né antecedente – alla data di trasmissione, a mezzo Pec, della domanda al soggetto finanziatore.
L’erogazione è in un’unica rata per gli investimenti inferiori a 200 mila euro, altrimenti, per tutti gli altri, l’erogazione avviene in 6 rate.

Nuova Sabatini Green e Nuova Sabatini Sud

Negli ultimi anni a seguito di diversi decreti attuativi alle leggi di Bilancio sono state inserite alcune novità come le recenti percentuali di contributo per alcuni territori del Mezzogiorno (Nuova Sabatini Sud) e una nuova percentuale di contributo per l’acquisto di beni a basso impatto ambientale (Nuova Sabatini Green).

Nel dettaglio, si tratta di “investimenti green” correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

L’agevolazione è qui concessa nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento. Per questa tipologia di beni, l’agevolazione, nella forma di un contributo in conto interessi, è maggiorata del 30% (come per i beni digitali) rispetto a quelle previste per gli investimenti in beni strumentali ordinari.

Tuttavia spetta all’impresa l’onere di dimostrare l’aspetto “green” dei loro beni. Le imprese dovranno pertanto essere in possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di prodotto sui quegli specifici beni. In alternativa ci dovrà essere un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori.

Nuova Sabatini capitalizzazione

A far data dal 1° ottobre 2024 (art. 21 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) è previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle Pmi, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento.

Si concede un’agevolazione nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo del:

  • 5 % per le micro e piccole imprese;
  • 3,575 %, per le medie imprese.

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Procedura di richiesta dell'agevolazione

I fondi vengono prenotati a cadenza mensile. Invero, una volta ottenuta la delibera di concessione, il contributo è certo, ad unica condizione che venga seguito scrupolosamente l’iter formale. Va verificato che l’istituto di credito sia ricompreso nell’elenco dei soggetti autorizzati, ragione per cui il Ministero aggiorna una sorta di “albo” dei soggetti (istituti di credito o intermediari finanziari) abilitati.

L’investimento può essere anche interamente coperto dal finanziamento bancario classico, oppure anche da una formula di leasing. Fino all’80 per cento del totale il finanziamento può essere coperto dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese La durata del finanziamento e non deve essere superiore ai 5 anni. Deve avere sempre ad oggetto azioni di finanziamento nuove e non si possono presentare domande di contributo, ad esempio, su un leasing già attivato.

Per quanto concerne il suo ammontare è prevista una soglia minima di 20 mila euro e una soglia massima di 4 milioni di euro (la soglia massima è riferita alle singole imprese, nel caso di imprese che facciano parte di gruppi). È importante sottolineare che il finanziamento non può essere aperto per differenti attività ma deve essere utilizzato interamente per andare a far fronte agli investimenti ritenuti ammissibili.

La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla Pmi, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.

Previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, l’istituto di credito ha facoltà di concedere il finanziamento alla Pmi mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti Spa, ovvero mediante diversa provvista. Viene cosi adottata la relativa delibera e viene trasmessa al Ministero il quale adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria.

Per quanto riguarda il “regime” dell’aiuto, essendo un contributo “in conto impianti” la Nuova legge Sabatini non rientra nel regime “de minimis” ed è cumulabile con altri aiuti di Stato. Atteso ciò, il valore del contributo cumulato non dovrà superare il 20 per cento del valore complessivo dei costi ammissibili per le micro e piccole imprese e il 10 per cento del valore complessivo dei costi ammissibili per le medie imprese. Non dovendo considerare l’aspetto del cumulo in termini di aiuti di Stato, sullo stesso bene la Nuova legge Sabatini può essere quindi richiesta anche se si sono già richiesti superammortamento, credito imposta beni 4.0 e credito imposta Ricerca e Sviluppo.

La domanda di contributo va inserita nella piattaforma informatica del Ministero 

a cura di Stefania La Bella

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