
25 milioni di euro di incentivi per la sostituzione del parco veicolare
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Decreto 6 agosto 2024, ha destinato 25 milioni di euro a favore delle iniziative di investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Le imprese richiedenti devono essere attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (Ren) e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose ed avere l’interesse ad intraprendere un processo di adeguamento del parco veicolare in senso “eco sostenibile”, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli piu’ obsoleti.
Si tratta di contributi a fondo perduto erogati a fronte di acquisti, effettuati a decorrere dal 14 settembre 2024, di autoveicoli nuovi di fabbrica.
Ogni singola impresa potrà ricevere fino ad un massimo di 550 mila euro. Con successivo decreto attuativo ministeriale saranno definite le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze.
Ripartizione delle risorse ed importo massimo per singola impresa
La complessiva dotazione di 25 milioni di euro avrà una sua ripartizione ed in particolare:
a) 2,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full Electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
b) 15 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (…);
c) 7,5 milioni di euro di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo (…).
Chiaramente in linea con il principio della necessaria presenza dell’effetto d’incentivazione (art. 6 del regolamento (Ue) n. 651/2014) gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro i termini indicati all’interno dello stesso.
Ogni singola impresa quanto potrà ottenere?
L’importo massimo ammissibile per singola impresa, non potrà superare euro 550.000. Va poi precisato che i beni oggetto di agevolazione non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2028, pena la revoca del contributo erogato. Invero, se fra la data di presentazione della domanda e quella di erogazione del beneficio muti la disponibilità dei beni oggetto di incentivi non sarà più possibile erogare il contributo.
Ma vi è di più. A pena di inammissibilità, si ricorda che i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o a noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 30 giugno 2028, pena la revoca del contributo erogato.
Come ottenere il contributo: importi, costi ammissibili ed intensità di aiuto
Gli incentivi dipendono sia dalla tipologia, sia dalla massa complessiva del veicolo e vanno da un minimo di 4.000 euro per i mezzi ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate, fino a un massimo di 24.000 euro per gli elettrici oltre le 16 tonnellate.
Vediamoli adesso nel dettaglio in relazione alla tipologia di investimento.
a) nel caso dell’acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full Electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato:
a.1) in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
a.2) in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
a.3) in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.
b) nel caso dell’acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato:
b.1) in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;
b.2) in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
c) nel caso dell’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici il contributo è determinato nella misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo pari ad euro 2.000.
Va considerato che in alcuni casi vengono altresì riconosciuti ulteriori contributi aggiuntivi in caso di contestuale rottamazione purché, come già sopra detto, il veicolo rottamato, qualunque sia la classe di inquinamento deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente all’entrata in vigore del decreto qui in oggetto.
Ed ancora, in relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI step E in sostituzione del veicolo radiato:
d.1) in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;
d.2) in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.
d.3) in euro 14.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;
d.4) in euro 30.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.
Ed infine, per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E il contributo è determinato:
e.1) in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0 tonnellate.
e.2) in euro 6.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0 tonnellate.
Per le imprese che insieme all’acquisizione procedono alla radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo aumenta sino ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per le grandi imprese.
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Presentazione delle istanze
Con Decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 13 settembre 2024, saranno definite le modalità di presentazione delle domande.
Nella fase di presentazione delle istanze, ai fini della richiesta di contributo, le imprese allegano al modulo, debitamente firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli e del documento di identità del richiedente. In mancanza del contratto di acquisizione, è possibile allegare all’istanza copia del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa.
Attenzione: nel caso in cui l’impresa aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione, decadrà dallo stesso.
Vi sarà a stretto giro un dettagliato aggiornamento con tutte le indicazioni con modalità e termini di presentazione delle domande appena uscita il decreto definitivo.
a cura di Stefania La Bella
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